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Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che parcellizzi il credito vantato e conseguentemente richieda l'emissione di più decreti ingiuntivi, cui faccia seguire più precetti aggravando la posizione debitoria di controparte senza alcuna giustificazione in relazione alla tutela dell'assistito (C.N.F. 28/12/2005, n. 184). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, malgrado la controparte avesse provveduto con sollecitudine al pagamento del quantum dovuto, sia a lui che al suo cliente, proceda alla notifica di un atto di precetto per ottenere i compensi spettantigli per l'attività svolta dopo l'emissione della sentenza (C.N.F. 11/04/2003, n. 50).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che notifichi un atto di precetto nei confronti della controparte debitrice che abbia espressa la sua disponibilità a saldare il debito (C.N.F. 24/12/2002, n. 213).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che azioni un pignoramento presso terzi per una somma molto maggiore di quella dovuta dal debitore, senza alcuna legittima ragione che possa giustificare un tale onere (C.N.F. 04/02/2004, n. 15).
➤ RAPPORTI ECONOMICI COL CLIENTE. Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nel corso del rapporto professionale, stipuli un contratto con il cliente creando una commistione tra interessi personali e interessi professionali a tutto svantaggio del cliente stesso (C.N.F. 13/02/2001, n. 17). L'avvocato che abusi della fiducia e dello stato di malattia del suo cliente, e lo induca a concludere con lui un contratto molto vantaggioso per il professionista stesso e svantaggioso per il cliente, pone in essere un comportamento lesivo del dovere di lealtà e correttezza propri della classe forense. Nella specie l'avvocato aveva indotto il cliente a vendergli un immobile in cambio di un vitalizio di valore irrisorio (C.N.F. 20/09/2000, n. 76).
Art. 24. Conflitto di interessi
1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli	stessi	locali	e	collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
	
  
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