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La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e
4 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
Sull’art.24 (“conflitto di interessi”) vale la essenziale notazione sopra richiamata; con riferimento poi al comma 5, ed al dovere di astensione che sussiste anche se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che esercitino negli stessi locali, si evidenzia che tale situazione di incompatibilità, casisticamente sempre più frequente per il fenomeno delle ricorrenti aggregazioni meramente di carattere logistico tra più avvocati, è stata temperata e calmierata richiedendosi che, oltre alla “coabitazione”, vi sia, tra i legali interessati, anche un rapporto di collaborazione professionale non occasionale; tale temperamento non è stato introdotto invece nelle previsioni di cui agli artt. 61 (“arbitrato”) e 62 (“mediazione”) dovendosi privilegiare requisiti più rigorosi e stringenti quando l’avvocato è chiamato a svolgere funzioni arbitrali o di mediatore, che richiedono non solo la sostanza ma anche l’apparenza di un’assoluta terzietà, imparzialità ed indipendenza. Giurisprudenza disciplinare
➤ NATURA DELL'ILLECITO. Perché si configuri l'illecito di cui all’art. 37 del codice deontologico non è necessaria il verificarsi di un danno, la cui assenza può però rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare (C.N.F. 27/10/2008, n. 149). Il conflitto di interessi dell'art. 37 deve essere concreto e attuale (C.N.F. 19/10/2010 n. 84). ➤ DIFESA DI PARTI CONFLIGGENTI IN PROCEDIMENTI DISTINTI. L'assunzione da parte dell'avvocato dell'incarico difensivo contro un soggetto che egli stesso rappresenti e difenda in altro giudizio dà luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei doveri di correttezza e lealtà, atteso che, se
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per un verso l'assunzione della contemporanea difesa di due soggetti con interessi confliggenti dà luogo a violazione dei doveri professionali dell'avvocato, che deve astenersi dall'assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti, per altro verso costituisce situazione idonea a condizionare le scelte difensive dello stesso professionista, in senso pregiudizievole per il proprio assistito (C.N.F. 15/12/2006, n. 170).
L'avvocato che assuma l'incarico di assistere una società per azioni in una serie di iniziative giudiziarie promosse nei confronti di altra società già precedentemente difesa nell'ambito di distinti giudizi civili, e tra le quali intercorrano più rapporti contrattuali, viola l'art. 51 del codice deontologico per l'esistenza di un sostanziale conflitto di interessi (C.N.F. 13/09/2006, n. 63). ➤ DIFESA DI PARTI CONFLIGGENTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO.
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma ruoli processuali anche solo potenzialmente contrastanti tra di loro. Nella specie il professionista, imputato in un processo, aveva assunto la difesa di un altro imputato nel medesimo procedimento (C.N.F. 12/05/2000, n. 33).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, costituito quale procuratore e difensore dell'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio, si costituisca poi anche nell'interesse di quest'ultimo, venendo così a rivestire la figura di difensore di opposto e di opponente (C.N.F. 05/12/2006 n. 134).
➤ DIFESA DI CONIUGI CONFLIGGENTI. Tiene un comportamento rilevante l'avvocato che in una procedura di divorzio difenda un coniuge contro l'altro coniuge che era stato suo cliente (C.N.F.13/05/2002, n. 45). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che rappresenti in giudizio una parte nei confronti della quale il proprio