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richiesta d'ammissione al beneficio, erano insussistenti ab initio (C.N.F. 15/3/2013, n. 43). L'avvocato può chiedere il compenso al cliente per l'attività stragiudiziale prestata, ancorché in presenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, in forza della disciplina posta dal d.P.R. n. 115/02, l'attività professionale di natura stragiudiziale non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente (C.N.F. 15/12/2011, n. 210).
➤ PATTO DI QUOTA LITE. Tiene una condotta disciplinarmente rilevante, e contrario al divieto di patto di quota lite l'avvocato che concordi il compenso prevedendo l'acquisizione aggiuntiva di una percentuale delle somme percepite dal cliente a titolo di interessi e rivalutazione, dal momento che tale accordo non può considerarsi come palmario che, invece, è un compenso straordinario dovuto in aggiunta al compenso ordinario, a titolo di premio per l'importanza e la difficoltà della prestazione (C.N.F. 28/12/2005, n. 218). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del cd. "patto di quota lite" l'avvocato che concordi con il cliente il compenso di una percentuale del 15-20 % del credito per cui è stata instaurata la causa (C.N.F. 13/12/2000, n. 253). Tiene una condotta disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del cd. "patto di quota lite" l'avvocato che concordi il compenso per una percentuale dei crediti ottenuti, nella specie il 25% dell'importo ottenuto a titolo di risarcimento (C.N.F. 24/10/2003, n. 310). Tiene una condotta disciplinarmente rilevante e contraria al divieto del c.d. "patto di quota lite", l'avvocato che concordi il compenso in una percentuale (del 35%) sui crediti derivanti dagli affari e dalle pratiche di risarcimento relative ad incidenti stradali procacciati, a nulla rilevando che tale accordo sia stato concluso con un intermediario e non sia stato attuato nella realtà (C.N.F. 17/11/2001, n. 236).
Art. 26. Adempimento del mandato
1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. 2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
L’art.26 (“adempimento del mandato”) accorpa, con adeguata riformulazione, le previsioni di cui agli artt.12 e 38 del codice deontologico ancora vigente.
Giurisprudenza disciplinare
➤ INADEMPIMENTO DEL MANDATO. Viola i doveri di correttezza, diligenza e difesa il professionista che, dopo aver accettato l'incarico
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