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➤ CASISTICA: OMESSO COMPIMENTO DI ATTI. Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non depositi il fascicolo di parte (C.N.F. 27/06/2003, n. 187).
Costituisce grave negligenza, come tale idonea a integrare illecito deontologico, il comportamento dell'avvocato che, nonostante l'incarico ricevuto, non proponga tempestivo appello avverso la sentenza che condanni il proprio assistito alla pena della reclusione non dichiarata sospesa e che, pertanto, divenga irrevocabile per la mancata impugnazione nei termini di legge (C.N.F. 18/12/2006, n. 177).
La mancata proposizione dell'atto di appello, per cui l'incolpato abbia ricevuto espresso mandato difensivo accompagnato da un rilevante fondo spese configura grave violazione dei doveri professionali di lealtà, dignità e decoro considerate, altresì, le irreparabili conseguenze che si verificano a danno dell'assistito (C.N.F. 21/11/2006, n. 120).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere l'attività defensionale (proposizione di appello), per la quale aveva peraltro percepito un congrua acconto e ometta altresì di avvisare la parte di tale sua scelta difensiva (C.N.F. 30/08/2002, n. 117).
➤ CASISTICA: OCCULTAMENTO DEGLI ERRORI PROFESSIONALI. Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente, nell'intento di mascherare l'errore professionale commesso (C.N.F. 11/11/2006, n. 102).
Viene meno ai doveri di lealtà, probità e diligenza il professionista che dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze abbia fornito al clienti notizie false e fuorvianti e, per nascondere le proprie omissioni, abbia inviato ai clienti medesimi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93).
Art. 27. Doveri di informazione
1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione. 3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. 6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
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