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scusabile trascuratezza degli interessi dell'assistita) e dell'art. 40 codice deontologico (obbligo d'informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) (C.N.F. 22/03/2006, n. 8).
➤ CASISTICA: OMESSA INFORMAZIONE SULL'INTERRUZIONE DELLA CAUSA. Il professionista che, sospeso disciplinarmente per 6 mesi, non comunichi tempestivamente ai sui clienti l'interruzione dei procedimenti in corso e la sua sopravvenuta incapacità alla difesa, tiene un comportamento deontologicamente rilevante (C.N.F. 23/11/2000, n. 190).
➤ CASISTICA: OMESSA INFORMAZIONE SULL'INCASSO DI SOMME DI DENARO. Tiene una condotta disciplinarmente rilevante in violazione dell'art. 41 del codice deontologico l'avvocato che ometta di comunicare al cliente l'avvenuto incasso delle somme riscosse, trattenendole presso di sé oltre il tempo strettamente necessario, senza nemmeno darne tempestivo conto (C.N.F. 29/05/2006, n. 39).
➤ CASISTICA: FALSA INFORMAZIONE SULL'INCASSO DI SOMME DI DENARO. Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che dia false informazioni al cliente sull'ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sè la somma non dichiarata (C.N.F. 28/10/2002, n. 185).
➤ CASISTICA: OCCULTAMENTO DEGLI ERRORI PROFESSIONALI. Ha un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente, nell'intento di mascherare un errore professionale (C.N.F. 11/11/2006, n. 102).
Viola i doveri di lealtà, probità e diligenza l'avvocato che dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze abbia fornite al clienti notizie false e fuorvianti e, per di più, al fine di nascondere le proprie omissioni, abbia inviato ai clienti medesimi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93).
Art. 28. Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. 3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti,	praticanti,	consulenti	e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.
4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale,	l'applicazione	della sospensione	dall'esercizio	dell'attività professionale da uno a tre anni.
	
  
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