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Carabinieri che, per il ruolo ricoperto, sarebbe stato obbligato a riferire all'autorità giudiziaria nonché soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica) (C.N.F. 27/06/2003, n. 171).
➤ RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE: CASISTICA. La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato - cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione	dell'oggetto	del mandato difensivo (C.N.F. 23/7/2013, n. 130). Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che diffonda, rendendola pubblica, una memoria da lui predisposta per la richiesta di interdizione, e contenente fatti personali e privati sia dell'interdicendo che di altri soggetti, estranei al procedimento (C.N.F. 21/02/2003, n. 7). L'avvocato che sveli a terzi l'esistenza di una controversia usando frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui ciascun professionista è tenuto. Nella specie l'avvocato aveva appalesato l'esistenza di una controversia rivolgendosi alla controparte con frasi del tipo: " bravo, bravo ... si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice ... modificherò in suo danno la lettera...") (C.N.F. 10/12/2002, n. 194).
Non commette illecito deontologico e violazione del dovere di riservatezza l'avvocato che, venuto a conoscenza del mandato di cattura emesso nei confronti di un suo cliente ed avuta copia dell'interrogatorio, non segretato ex art. 329 c.p.p., lo comunichi, autorizzato dal cliente, ad altro avvocato coinvolto nella vicenda (C.N.F. 20/09/2000, n. 81).
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Art. 29. Richiesta di pagamento
1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale,	può	chiedere	la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. 4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento	di	propri	diritti,	o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione	di	propri	adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
	
  
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