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È deontologicamente corretto il comportamento del professionista che dopo aver chiesto il pagamento di una parcella la riduca e faccia sottoscrivere al cliente il riconoscimento e l'accettazione della minore somma dovuta (C.N.F. 28/12/2005, n. 172).
➤ RICHIESTA DI COMPENSI A NON ABBIENTI. Non viola gli artt. 5 e 6 c.d. e 85 d.p.r. 115/2012 l'avvocato che percepisca compensi per attività professionale svolta nell'interesse di chi abbia ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove nel corso del giudizio sia emerso che le condizioni di ammissione, dichiarate in sede di richiesta d'ammissione al beneficio, erano insussistenti ab initio (C.N.F. 15/3/2013, n. 43). ➤ RICHIESTA DI COMPENSI: CASISTICA. Tiene una condotta deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di lealtà e correttezza, l'avvocato che chieda il pagamento del compenso professionale al proprio cliente pur avendo già ottenuto il pagamento della parcella dalla compagnia di assicurazione (C.N.F. 03/11/2004, n. 243). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che richieda compensi eccessivi per l'attività svolta e compensi non dovuti perché già percepiti e per i quali non abbia peraltro provveduto agli adempimenti fiscali dovuti (C.N.F. 14/10/2004, n. 219). In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l'"obbligo di prestare il patrocinio" sino a quando non venga nominato un difensore di fiducia, è insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d'ufficio e in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall'imputato, osservi il dovere di presentarsi all'udienza per assolvere alla difesa dell'imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest'ultimo il pagamento delle competenze relative all'attività professionale svolta, visto che al difensore di ufficio spettano le competenze
fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia, intervenuta, nella specie, soltanto in udienza (C.N.F. 21/11/2006, n. 127). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che richieda compensi non dovuti a mezzo di azioni giudiziali nei confronti del cliente peraltro ammesso al patrocinio a spese dello Stato (C.N.F. 16/06/2003, n. 162). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che chieda al cliente la consegna di un assegno a garanzia del proprio compenso professionale e di quello dei propri collaboratori (C.N.F. 08/03/2001, n. 44).
➤ OBBLIGO DI FATTURAZIONE. Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli importi ricevuti come compensi per l'attività professionale svolta (C.N.F. 28/11/2003 n. 372). Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare per intero il compenso ricevuto (C.N.F. 13/05/2002, n. 60). Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli acconti ricevuti (C.N.F. 18/12/2001, n. 296). Osserva una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli acconti percepiti peraltro per l'attività in effetti mai svolta (C.N.F. 28/12/2005, n. 188). L'avvocato che versi una somma di denaro per evitare che un ufficiale della guardia di finanza compia ulteriori indagini nel proprio studio, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo non solo dell'immagine del prestigio della classe forense ma anche dell'imparzialità, trasparenza e fedeltà che sono a fondamento della corretta attività del pubblico ufficiale (C.N.F. 28/12/2005, n. 168). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che indichi nelle fatture una somma molto alta a titolo di spese omettendo peraltro di specificare gli esborsi sostenuti (C.N.F . 24/12/2001, n. 306).
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