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trattenga somme che spettano al cliente, restituendole con un mese di ritardo (ritardo ritenuto esiguo, con contenimento della sanzione disciplinare nella censura) (C.N.F. 04/07/2007, n. 84).
È comportamento deontologicamente rilevante quello dell'avvocato che si sia appropriato di somme di spettanza del cliente e abbia omesso di informare quest'ultimo sull'esito della causa (C.N.F. 04/07/2007, n. 74).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che dia false informazioni al cliente sull'ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sè la somma non dichiarata (C.N.F. 28/10/2002, n. 185).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda compensi per attività non svolta e ometta di provvedere al pagamento di cambiali emesse a seguito della transazione conclusa per la riparazione degli addebiti contestati (C.N.F. 17/07/2002, n. 101).
➤ GESTIONE DI DENARO EROGATO AL CLIENTE CON ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che condizioni la consegna di un assegno al pagamento delle proprie spettanze professionali (C.N.F. 30/08/2002, n. 118).
➤ GESTIONE DI DENARO EROGATO AL CLIENTE SENZA AUTORIZZAZIONE. L'avvocato che incassi, non autorizzato, titoli di credito del proprio cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, a nulla rilevando l'eventualità che egli abbia in precedenza avvisato la parte assistita della disponibilità presso il proprio studio dei predetti titoli (C.N.F. 12/06/2003, n. 151).
➤ GESTIONE DI DENARO ALTRUI: CASISTICA. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che firmi falsamente, in sostituzione del cliente, atti di quietanza e transazione relativi al risarcimento di danni subiti da un proprio assistito, incassi le relative somme tramite firme false di girata e le trattenga per sé (C.N.F. 28/12/2005, n. 244). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5, 6, 14 e 24 del codice deontologico, l'avvocato che, previa girata con firma apocrifa, incassi un assegno non trasferibile intestato al proprio assistito a titolo di risarcimento del danno, trattenga la somma per oltre cinque anni al fine di occultare i fatti, formi, in calce alla copia dell'assegno circolare consegnato al cliente per un importo inferiore alla suddetta somma incassata, una dichiarazione di saldo a firma apocrifa del cliente (C.N.F. 15/12/2006, n. 148). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in qualità di curatore fallimentare rimetta a terzi la gestione delle somme del fallimento e non versi le stesse su apposito conto bancario, come indicatogli dal giudice delegato (C.N.F. 24/10/2003, n. 307).
L'avvocato che trattenga illegittimamente un libretto di risparmio al portatore avuto in via fiduciaria dal cliente per provvedere al pagamento delle sue spese funerarie pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 17/07/2002, n. 109).
➤ GESTIONE DI CREDITI DEL CLIENTE. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si renda cessionario, per interposta persona, del credito vantato dal suo assistito operando una commistione del proprio interesse con quello del cliente (C.N.F. 13/05/2002, n. 48).
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