Page 63 - Microsoft Word - Deont2014.doc
P. 63
Art. 31. Compensazione
1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
Gli artt.30 (“gestione di denaro altrui”) e 31 (“compensazione”) si saldano alla norma precedente e completano i presidi deontologici che attengono, in senso lato, alla gestione del denaro che, a vario titolo, sempre nell’ambito del rapporto professionale, transita ed entra nella disponibilità dell’avvocato; l’apparente tautologia tra la previsione di cui al comma 2
dell’art.30 e quella del comma 1 dell’art.31 trova la sua chiave di lettura nel fatto che la prima si inquadra nell’ambito di un rapporto professionale deputato espressamente, come si trae dalla stessa rubrica dell’articolo e dai restanti commi di quest’ultimo, alla “gestione di denaro altrui” mentre la seconda, propria di qualsivoglia rapporto professionale privo di quell’oggetto specifico, vuole affermare, con la perentorietà stessa della previsione, che le somme riscosse per conto della parte assistita debbono essere, illico et immediate, riversate a quest’ultima; il comma 3 dell’art. 30, attiene anche alla delicata problematica della normativa in tema di antiriciclaggio che, alla luce di elaborazioni regolamentari ancora in corso, comporterà probabilmente l’opportunità di interventi integrativi della attuale previsione codicistica.
Giurisprudenza disciplinare
➤ TRATTENIMENTO INDEBITO DI SOMME EROGATE DAL CLIENTE.
63
Pone in essere un disciplinarmente rilevante trattenga somme avute fiduciariamente dal cliente dichiarando successivamente di trattenerle a compensazione dei crediti professionali maturati (C.N.F. 28/12/2005, n. 214). ➤ TRATTENIMENTO INDEBITO DI SOMME EROGATE AL CLIENTE. Qualora non sia provata l'autorizzazione o il consenso del cliente, deve ritenersi arbitraria e, pertanto, idonea ad integrare l'illecito disciplinare, la trattenuta da parte dell'avvocato di somme di competenza del cliente stesso, poiché contraria ai doveri di probità e correttezza. Nella specie, la trattenuta sull'importo spettante alla cliente per sorte capitale e interessi giudizialmente liquidati era stata operata in misura superiore alle spese legali liquidate in sentenza a carico della
comportamento l'avvocato che