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Giurisprudenza disciplinare
➤ RINUNCIA AL MANDATO E PROSECUZIONE DELLA DIFESA. Pone	in	essere	un	comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che dopo aver preannunciato alla controparte l'intenzione di voler rinunciare alla difesa, compia atti difensivi incompatibili con l'impegno assunto (C.N.F. 28/12/2005, n. 211).
Pone	in	essere	un	comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che assuma l'incarico contro un cliente che aveva difeso nel primo grado del giudizio, a nulla rilevando l'eventualità che all'udienza di primo grado si era fatto sostituire da un praticante di studio (C.N.F. 08/06/2001, n. 121).
➤ REVOCA DEL MANDATO E PAGAMENTO DEL COMPENSO. Pone	in	essere	un	comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che dopo la revoca del mandato difensivo invii una lettera di pressione verso il collega nominato in sua sostituzione affinché non assuma l'incarico fino al pagamento delle sue spettanze professionali (C.N.F. 28/12/2005, n. 231).
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Art. 33. Restituzione di documenti
Relazione illustrativa
L’art.33 (“restituzione di documenti”), proprio per la sua collocazione che lo salda all’art. 32 che precede, dà conto di un dovere che sussiste ovviamente anche e soprattutto dopo l’avvenuta cessazione del mandato; si riscontra altresì una naturale simmetria con il precedente art.27 ed è prevista ora, al comma 3, la possibilità per l’avvocato di estrarre e conservare copia della documentazione ricevuta, per l’espletamento dell’incarico, dal cliente e dalla parte assistita, anche senza il consenso di quest’ultimi.
1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire
senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti
dal cliente e dalla parte assistita per
l'espletamento dell'incarico e consegnare
loro copia di tutti gli atti e documenti,
anche provenienti da terzi, concernenti
l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello
stesso sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, fermo restando il disposto di cui
all'art. 48, terzo comma, del presente
codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la
restituzione della documentazione al
pagamento del proprio compenso.
3. L'avvocato può estrarre e conservare
copia di tale documentazione, anche senza
il consenso del cliente e della parte
assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma
1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione
del divieto di cui al comma 2 comporta
l'applicazione della censura.
	
  
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