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Art. 35. Dovere di corretta informazione
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri
1. L'avvocato che dà informazioni sulla clienti o parti assistite, ancorché questi vi propria attività professionale deve consentano. rispettare i doveri di verità, correttezza, 9. L'avvocato può utilizzare, a fini trasparenza, segretezza e riservatezza, informativi, esclusivamente i siti web con facendo in ogni caso riferimento alla natura domini propri senza reindirizzamento, e ai limiti dell'obbligazione professionale. direttamente riconducibili a sé, allo studio 2. L'avvocato non deve dare informazioni legale associato o alla società di avvocati comparative con altri professionisti né alla quale partecipi, previa comunicazione equivoche, ingannevoli, denigratorie, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza suggestive o che contengano riferimenti a della forma e del contenuto del sito stesso. titoli, funzioni o incarichi non inerenti 10. L'avvocato è responsabile del contenuto l'attività professionale. e della sicurezza del proprio sito, che non 3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve può contenere riferimenti commerciali o in ogni caso indicare il titolo professionale, pubblicitari sia mediante l'indicazione la denominazione dello studio e l'Ordine di diretta che mediante strumenti di appartenenza. collegamento interni o esterni al sito.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo 11. Le forme e le modalità delle accademico di professore solo se sia o sia informazioni devono comunque rispettare i stato docente universitario di materie principi di dignità e decoro della giuridiche; specificando in ogni caso la professione.
qualifica e la materia di insegnamento. 12. La violazione dei doveri di cui ai 5. L'iscritto nel registro dei praticanti può precedenti commi comporta l'applicazione usare esclusivamente e per esteso il titolo della sanzione disciplinare della censura. di "praticante avvocato", con l'eventuale
indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
Relazione illustrativa
L’art.35 (“dovere di corretta informazione”) trova ora collocazione sempre in questo titolo e, in applicazione dell’art. 17 dei principi generali (che mutua la previsione legislativa), affina, semplifica e razionalizza gli articoli 17 e 17 bis del codice ancora vigente e si pone in diretta saldatura con il divieto di accaparramento di clientela; degne di particolare menzione sono le previsioni di cui ai commi 9 e 10 destinate a presidiare, con la realistica consapevolezza dell’arduità del compito,il complesso ed articolato mondo di internet; il comma 11, con il valore che assume come previsione “di
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