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chiusura”, riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallata dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di legittimità.
L'attivazione di un sito web per l'esercizio di consulenza on line non integra un comportamento disciplinarmente rilevante, sotto il profilo dell'asserita violazione dell'art. 17 del codice deontologico qualora esso sia idoneo a rappresentare al cliente la sostanziale identità e coincidenza tra sito e studio, in capo agli stessi professionisti, e siano altresì chiaramente differenziati prestazioni, mezzi e strumenti operativi (C.N.F. 21/11/2006, n. 113). Giurisprudenza disciplinare
➤ DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE E STAMPA. In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l'esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece consentito dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all'accaparramento di clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli art. 17 e 18 c.d.f., nel caso in cui l'articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all'esperienza maturata dall'incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l'indicazione di una particolare "specializzazione", né tanto meno dell'offerta di prestazioni professionali (C.N.F. 15/12/2006, n. 158).
Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.f.), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art. 18 c.d.f.), il
professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti. Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, il professionista che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall'ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte (C.N.F. 06/12/2006, n. 139).
➤ DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE E INSEGNE. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che allestisca il proprio studio legale come un negozio affacciato sulla pubblica via, caratterizzato dal contatto immediato con la clientela con pubblicizzazione di una prima consulenza gratuita di cui non sia chiarito se consista in un semplice colloquio di orientamento, non oneroso per prassi, o dell'esame completo della posizione giuridica, di regola oneroso per la sua complessità (C.N.F. 18/06/2002, n. 82).
➤ DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE E INTERNET. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nel suo sito internet enfatizzi le attività dello studio con un messaggio autocelebrativo e autocompiaciuto volto all'accaparramento di clientela, nel quale è dato leggere: "siete entrati in un vero e proprio studio legale", "con una differenza rispetto a qualsiasi studio della vostra città" (C.N.F . 18/06/2002, n. 82).
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