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Giurisprudenza disciplinare
➤ OMESSA RESTITUZIONE DI DOCUMENTI. È disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato che ometta di consegnare documenti di spettanza del cliente (C.N.F. 16/06/2003, n. 157). Grava sull'avvocato, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dell'art. 42 del codice deontologico, l'obbligo di restituire tutti gli atti e i documenti in suo possesso, inclusi i fascicoli di parte depositati nei giudizi, con l'eccezione della facoltà di trattenere, anche senza il consenso dell'assistito, copia della documentazione, ove necessario ai fini della liquidazione del compenso e quindi non oltre l'avvenuto pagamento (C.N.F. 30/09/2008, n. 101). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, richiesto, ometta di restituire alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato e che ometta di dare informazioni sulla causa all'avvocato subentrato nella difesa (C.N.F. 28/12/2005, n. 198). ➤ RESTITUZIONE DI DOCUMENTI CONDIZIONATA AL PAGAMENTO DEL COMPENSO. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che condizioni la restituzione di documenti al pagamento delle proprie spettanze professionali (C.N.F. 11/04/2003, n. 53). L'avvocato che trattenga documenti e assegni della parte assistita, condizionandone la riconsegna al pagamento del compenso per le prestazioni svolte, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei doveri di probità e lealtà propri
Art. 34. Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso
Relazione illustrativa
L’art.34 (“azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso”) prevede espressamente, a differenza della precedente formulazione dell’art.46 del codice tuttora vigente, che “l’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti” e non solo a quello nell’ambito del quale si è registrata l’inadempienza nel pagamento dei compensi. Giurisprudenza disciplinare
Viola l'art. 46 del codice deontologico l'avvocato che promuova un'azione giudiziaria contro il proprio assistito senza avere prima rinunciato al mandato alle liti (C.N.F. 27/10/2008, n. 146; v. anche C.N.F. 22/05/2001, n. 95).
Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che, appena dismesso il mandato, si accanisca nei confronti dell'ex cliente con denunzie-querele e con richieste di misure cautelari in sede penale e in sede civile, utilizzando elementi a lui noti in virtù del precedente mandato, senza riguardo sul piano dei normali rapporti umani, e in assenza di qualsiasi, sia pur debole, indizio circa il periculum in mora (C.N.F. 05/12/2006, n. 134). *****
1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei
confronti del cliente o della parte assistita
per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, deve rinunciare a tutti gli
incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma
precedente comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
della classe 218).
forense (C.N.F . *****
28/11/2000,
n.
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