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controparte, senza il benestare della cliente (C.N.F. 15/12/2006, n. 173). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente motivando tale comportamento con una presunta compensazione per crediti professionali (C.N.F. 23/04/2004, n. 90).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non autorizzato trattenga ingenti somme a compensazione di onorari omettendo, peraltro, di dare il rendiconto dell'attività svolta (C.N.F. 11/04/2003, n. 52).
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Art. 32. Rinuncia al mandato
1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.
4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
L’art.32 (“rinuncia al mandato”) riprende sostanzialmente il contenuto dell’ancora vigente art.47, seppur con una diversa formulazione ed articolazione delle previsioni nell’ambito dei 5 commi che precedono il comma di chiusura, riservato, come sempre, alle sanzioni.
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