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Art. 36. Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti
Relazione illustrativa
L’art.36 (“divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti”) costituisce specificazione e tipizzazione del principio generale previsto all’art. 5 del presente codice. Giurisprudenza disciplinare
➤ USO DEL TITOLO DI PROFESSORE. Per il combinato disposto del d.P.R. n. 382/1980 e della l. n. 341/1990, sia i professori a contratto sia i ricercatori confermati possono far uso del titolo di professore entro i limiti di tempo in cui svolgano l'attività di docenza e relativamente alla materia oggetto di insegnamento. I ricercatori confermati, a differenza dei professori a contratto, possiedono una qualifica attestante la loro preparazione
scientifica in una determinata materia (C.N.F. 27/06/2003, n. 209). ➤ USO DEL TITOLO DI AVVOCATO. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il praticante abilitato che utilizzi il titolo di avvocato e non si limiti alla qualifica di legale (C.N.F. 28/12/2005, n. 212).
È disciplinarmente responsabile il praticante che ponga in essere comportamenti idonei a ingenerare equivoci sulla qualifica effettivamente posseduta (C.N.F. 28/12/2005, n. 235).
➤ USO DELLA CARTA INTESTATA COLLA DICITURA "STUDIO LEGALE". Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense il praticante abilitato che sottoscriva una lettera con il titolo di avvocato, peraltro utilizzando una carta intestata con la dicitura ingannevole di studio legale, che ai fini della determinazione della parcella affermi falsamente al vero di aver depositato un ricorso, che chieda onorari in misura superiore a quella dovuta per legge, e sottoscriva un atto per il quale non era professionalmente qualificato, perché superiore in valore ai limiti della propria competenza professionale, a nulla rilevando, peraltro, che tale atto fosse sottoscritto anche da un avvocato (C.N.F. 15/07/2004, n. 184
➤ USO DEL TITOLO DI MAGISTRATO ONORARIO. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, per accreditarsi davanti al giudice, precisi ed enfatizzi il suo incarico di giudice di pace presso altro distretto (C.N.F. 22/05/2001, n. 93).
➤ ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: RESPONSABILITÀ DEL PRATICANTE. Pone in essere un comportamento contrario all'art. 21 del codice deontologico il praticante che, senza averne la relativa abilitazione, svolga in giudizio l'attività di avvocato, adottando tutte
1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un
titolo professionale non conseguito ovvero
lo svolgimento di attività in mancanza di
titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il
comportamento dell'avvocato che agevoli o,
in qualsiasi altro modo diretto o indiretto,
renda possibile a soggetti non abilitati o
sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di
avvocato o consenta che tali soggetti ne
possano ricavare benefici economici, anche
se limitatamente al periodo di eventuale
sospensione dell'esercizio dell'attività.
3. La violazione del comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da sei mesi a un anno. La
violazione del comma 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da due a sei mesi.
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