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Art. 37. Divieto di accaparramento di clientela
1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
L’art.37 (“divieto di accaparramento di clientela”) chiude il titolo II del codice e mantiene integre le previsioni dell’art.19 del vigente codice deontologico che, più volte avvalorate e confermate nel loro pregnante significato in sede giurisprudenziale, pur non indulgendo a posizioni di retroguardia che potrebbero sembrare fuori dal tempo, tutelano l’affidamento della collettività e della clientela e
riaffermano, con il rilievo sociale della difesa, i valori della dignità e del decoro della professione forense. Giurisprudenza disciplinare
➤ USO DI PROCACCIATORI. Costituiscono atti di accaparramento, come tali vietati, l'offerta di prestazioni e ogni altra attività diretta ad acquisire rapporti clientelari attraverso agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti (C.N.F. 15/12/2006, n. 161). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che utilizzi per l'assunzione degli incarichi professionali un procacciatore cui riconosca un compenso percentuale, ometta di attivarsi per il pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, trattenga somme ricevute in ragione del mandato, richieda compensi sproporzionati ed eccessivi e non dia informazioni al cliente sullo stato della causa (C.N.F. 13/05/2002, n. 49). Pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che prometta e corrisponda a un terzo assicuratore somme di denaro affinché lo stesso induca i propri assicurati, che avessero subito danni in sinistri stradali, ad avvalersi delle prestazioni professionali dell'incolpato, perché si tratta di un comportamento lesivo del dovere di correttezza e probità e configurante una vietata ipotesi di accaparramento di clientela (C.N.F. 28/12/2005, n. 186). ➤ USO DI RECAPITO PROMISCUO. L'avvocato che abbia il proprio recapito professionale presso una agenzia infortunistica pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di indipendenza e rientrante in una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinarmente sanzionato, a nulla rilevando l'eventualità che tale accaparramento non sia stato posto in essere (C.N.F. 23/04/2004, n. 95).
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