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Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che fissi il proprio domicilio professionale presso una agenzia di assicurazione e servizi, che utilizzi carta intestata comune e consenta al titolare dell'agenzia di fare uso della carta intestata per inviare missive indirizzate anche a studi legali (C.N.F. 02/03/2004, n. 26).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che assuma incarichi attraverso agenzie di assicurazione senza avere alcun rapporto e alcuno specifico mandato da parte dell'interessato (C.N.F. 18/12/2001, n. 281).
➤ RAPPORTI COLLA STAMPA. L'art. 18 del codice deontologico prescrive al professionista di improntare il proprio comportamento nei confronti degli organi di informazione a criteri di misura e di equilibrio, sia per il generale dovere di discrezione che l'avvocato deve avere con riferimento alle vicende processuali che riguardano i propri assistiti, sia per impedire quelle forme di rapporto con i mass media che, pubblicizzando l'attività dello stesso, integrano forme di concorrenza che non è consentita dall'ordinamento professionale ed è anche contraria a quel generale e imprescindibile dovere di decoro e dignità richiesta al professionista forense (C.N.F. 28/12/2005, n. 233). In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l'esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece consentito dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all'accaparramento di
clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli art. 17 e 18 c.d., nel caso in cui l'articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all'esperienza maturata dall'incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l'indicazione di una particolare "specializzazione", né tanto meno dell'offerta di prestazioni professionali (C.N.F. 15/12/2006, n. 158).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in numerosi articoli di stampa enfatizzi la propria attività professionale e le proprie competenze, autoreferenziandosi specialista in alcuni settori, spendendo il nome dei clienti e rilasciando dichiarazioni, relative all'attività svolta, che avrebbero dovuto rimanere riservate (C.N.F. 28/12/2005, n. 190).
➤ RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di evitare incompatibilità e accaparramento di clientela, l'avvocato che assuma l'incarico di amministratore delegato di una società commerciale e attraverso la stessa gestisca peraltro attività stragiudiziale tipicamente professionale e prodromica all'eventuale affidamento di incarichi giudiziali (C.N.F. 06/12/2002, n. 189). Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il dovere di indipendenza e probità propri della classe forense, l'avvocato che, sottoscrivendo una convenzione con l'associazione "giudici arbitrali", si obblighi a utilizzare per l'ufficio la denominazione "forum arbitrale", a rispettare l'esclusiva dell'attività con detta associazione, a fornire consulenza obbligatoria, indistintamente, a tutti gli utenti dell'associazione e, da ultimo, consenta alla pubblicità dell'attività attraverso il volantinaggio, così ponendo in essere una forma di
	
  
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