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TITOLO III
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Relazione illustrativa
Nel titolo III troviamo i “rapporti con i colleghi”; rispetto all’attuale codice è stata espunta la previsione che riguarda i rapporti con il Consiglio dell’Ordine che è andata a costituire, con altre, il nuovo titolo riservato ai rapporti con le Istituzioni forensi; e stata anche espunta quella concernente il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega che è stata riversata nel titolo concernente i doveri dell’avvocato nel processo; la previsione in punto di responsabilità dei collaboratori, sostituti ed associati trova ora collocazione nel titolo I (art. 7) così come sempre nel titolo I, all’art. 8, si prevede la responsabilità disciplinare della società (l’enunciato è, allo stato, volutamente generico e sommario stante che il regolamento della responsabilità disciplinare della società tra avvocati era demandato al decreto legislativo che il Governo ha omesso di adottare nei termini previsti dall’art. 5 della legge n. 247/2012).
Art. 38. Rapporto di colleganza
Relazione illustrativa
L’art.38 (“rapporto di colleganza”) privilegia, con l’inserimento al comma 1, la previsione già contenuta nel canone II dell’art.22 attualmente vigente e che aveva già subito una opportuna modifica rispetto alla originaria previsione che non incontrava il limite dei “fatti attinenti all’esercizio della professione”; la previsione di cui al comma 3, saldandosi con quelle dell’art.48 e dell’art.51, tende ad assicurare il più libero dispiegarsi dell’attività professionale che trova, nella corretta e riservata interlocuzione tra colleghi, una delle sue caratteristiche più tipiche e sicuramente degna di essere mantenuta e salvaguardata proprio per la più efficace tutela degli interessi delle parti assistite. Giurisprudenza disciplinare
➤ AZIONE IN SEDE CIVILE: OBBLIGO DI PREAVVISO AL COLLEGA. Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di dare preventiva	comunicazione	per	iscritto dell’intenzione di promuovere un giudizio contro un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione qualora ricorrano tre requisiti: a) uno formale, consistente nell'adozione dello
1. L'avvocato che intenda promuovere un
giudizio nei confronti di un collega per fatti
attinenti all'esercizio della professione deve
dargliene preventiva comunicazione per
iscritto,	salvo	che	l'avviso	possa
pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una
conversazione telefonica con un collega; la
registrazione nel corso di una riunione è
consentita soltanto con il consenso di tutti i
presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti
processuali o riferire in giudizio il contenuto
di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma
1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione
dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare
della censura.
	
  
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