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scritto quale veicolo della comunicazione; b) due sostanziali, il primo consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agirà in giudizio, il secondo consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa (C.N.F. 04/05/2009 n. 14; cfr. C.N.F. 13/12/2010 n. 200).
É configurabile la responsabilità disciplinare nel caso in cui l'avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto e inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta la notifica agli ufficiali giudiziari, perchè ratio dell'art. 22 è quella di evitare al collega di essere convenuto in giudizio (C.N.F. 15/3/2013, n. 41). É esclusa la responsabilità disciplinare in assenza di iniziative giudiziarie autonome assunte dall'incolpato nei confronti di un collega, bensì in presenza di reazioni conseguenti di iniziative giudiziarie in precedenza assunte da quest'ultimo (C.N.F. 21/11/2006, n. 114).
➤ AZIONE IN SEDE PENALE: OBBLIGO DI VERIFICA E DI PREAVVISO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE. Viola i principi di correttezza e lealtà alla cui osservanza ciascun avvocato è obbligato nei confronti dei colleghi, l'iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi, ometta sia di verificare la consistenza delle accuse mosse a questi ultimi, sia di informare il Consiglio dell'Ordine sull'iniziativa. Invero, se in generale l'avvocato deve sempre effettuare un attento controllo delle carte che gli sono esibite dal cliente per verificare l'effettivo fondamento dell'azione da intentare, ancor maggiore, nel rispetto dell'incarico affidatogli, deve essere l'approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi (C.N.F. 28/12/2006, n. 204; cfr. 29/11/2012, n. 171). L'art. 22, comma 2, del codice deontologico deve costituire oggetto di interpretazione restrittiva, rigorosamente mirata a quei casi nei quali si è in presenza di una iniziativa giudiziaria e della conseguente possibilità di esperimento di
quel tentativo di conciliazione che è la ratio giustificativa della norma, talchè è esclusa la responsabilità disciplinare in assenza di iniziative giudiziarie autonome assunte dall'incolpato nei confronti di un collega, bensì in presenza di reazioni conseguenti di iniziative giudiziarie in precedenza assunte da quest'ultimo (C.N.F. 21/11/2006, n. 114).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che agisca contro il collega omettendo di informarne il consiglio dell'ordine (C.N.F. 25/03/2002, n. 26).
➤ REGISTRAZIONE DI TELEFONATE. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che nel corso di una causa civile produca la trascrizione di conversazioni telefoniche da lui stesso registrate (C.N.F. 25/09/2008, n. 83). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che registri la telefonata col collega di controparte che lo chiamava per proporre un accordo transattivo tra i rispettivi rappresentati (C.N.F. 27/06/2003, n. 207). ➤ PRODUZIONE DI ESPOSTI. Serba un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del rapporto di colleganza e del dovere di correttezza, l'avvocato che produca in giudizio copia di un esposto disciplinare presentato dalla propria assistita nei confronti del collega di controparte (C.N.F. 03/11/2004, n. 241). ➤ PRODUZIONE DI SCRITTI DIFFAMATORI. Nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa è consentito all'avvocato di fare riferimento a fatti, situazioni e procedure che lo stesso ritenga rilevanti ai fini della decisione, mentre è deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che utilizzi, depositandoli fuori termine, documenti aventi carattere denigratorio nei confronti del collega con illazioni sulla sua posizione (C.N.F. 27/06/2003, n. 172).
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