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sistemazione, utilizzando per detto fine una lettera contenente frasi lesive alla dignità dei praticanti stessi (C.N.F. 13/12/2000, n. 250). ➤ ATTIVITÀ PROFESSIONALE NON CONSENTITA: RESPONSABILITÀ DEL DOMINUS. L'avvocato che consenta al praticante non abilitato di firmare insieme a lui atti giudiziari pone	in	essere	un	comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di vigilanza e correttezza a cui ciascun dominus è tenuto (C.N.F. 24/10/2003, n. 306) Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di controllare l'operato del praticante non abilitato e consenta l'inserimento del suo nome nell'epigrafe di un atto giudiziario e nella procura a difendere (C.N.F. 29/03/2003, n. 36).
Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma solo formalmente incarichi professionali delegandoli poi per la gestione e lo svolgimento al praticante non abilitato al patrocinio, consentendogli pertanto l'esercizio di attività non consentita e la consequenziale emissione di fatture (C.N.F. 29/04/2003, n. 72).
➤ ATTIVITÀ PROFESSIONALE NON CONSENTITA: RESPONSABILITÀ DEL PRATICANTE. Pone in essere un comportamento contrario all'art. 21 del codice deontologico il praticante che, senza averne la relativa abilitazione, svolga in giudizio l'attività di avvocato, adottando tutte le scelte processuali, redigendo tutti gli atti di causa, pretendendo e ottenendo parzialmente il pagamento del compenso per attività non consentitagli (C.N.F. 21/11/2006, n. 115).
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Art. 41. Rapporti con parte assistita da collega
Relazione illustrativa
L’art.41 (“rapporti con parte assistita da collega”) riproduce, mutandone la rubrica, il vigente art.27 e ne completa le già esistenti previsioni con quella del comma 2. Giurisprudenza disciplinare
➤ CONTATTI DIRETTI COLLA CONTROPARTE NON AUTORIZZATI DAL COLLEGA. Pone	in	essere	un	comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che invii una	lettera	contenente	l'esito	di	un provvedimento giudiziario direttamente alla controparte e non al suo legale con cui pure in precedenza aveva intrattenuto una copiosa corrispondenza e che in missive inviate alla controparte e al suo difensore usi espressioni
1. L'avvocato non deve mettersi in contatto
diretto con la controparte che sappia
assistita da altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del
procedimento e in ogni grado del giudizio,
può avere contatti con le altre parti solo in
presenza del loro difensore o con il
consenso di questi.
3.	L'avvocato	può	indirizzare
corrispondenza	direttamente	alla
controparte, inviandone sempre copia per
conoscenza al collega che la assiste,
esclusivamente	per	richiedere
comportamenti determinati, intimare messe
in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la
controparte assistita da un collega senza
informare quest'ultimo e ottenerne il
consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al
presente articolo comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
	
  
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