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Art. 42. Notizie riguardanti il collega
Relazione illustrativa
L’art.42 (“notizie riguardanti il collega”) riproduce sostanzialmente il contenuto dell’attuale art.29. Giurisprudenza disciplinare
➤ APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA. L'attribuzione ai colleghi di controparte della volontà di attuare una strategia fraudolenta in danno del cliente dell'incolpato comporta un giudizio negativo sulla loro correttezza professionale e costituisce una condotta offensiva nei confronti di costoro (C.N.F. 14/10/2008, n. 108).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante, perché in violazione del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista e tenuto, l'avvocato che accusi ingiustamente il collega di condotta disciplinare scorretta (C.N.F. 06/12/2002, n. 191).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, associato dal cliente nella difesa, non avvisi i colleghi precedentemente nominati e anzi critichi,
screditandole davanti ai clienti, le scelte difensive da questi effettuate (C.N.F. 24/12/2002, n. 206). È sempre consentito all'avvocato esprimere un parere sulla difesa svolta da altro collega suo predecessore, se tale giudizio sia espresso non al fine di distogliere l'altrui clientela, ma al fine di realizzare il diritto del cliente di vedere verificata in qualunque momento la sua aspettativa di essere ben difeso dal legale prescelto (C.N.F. 11/04/2003, n. 47).
Non è deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che muova critiche al collega di controparte nell'interesse del cliente. Nella specie il professionista aveva criticato il collega per l'eccessiva onerosità della notula (C.N.F. 08/04/2000, n. 29).
È deontologicamente corretto il comportamento dell'avvocato che al fine di rappresentare la propria amarezza a fronte di infamanti accuse mossegli da alcuni colleghi in relazione al suo comportamento quale presidente di un lodo arbitrale, invii al giudice istruttore della causa di impugnazione del lodo e al procuratore del tribunale la copia dell'esposto presentato al consiglio dell'ordine nei confronti dei predetti colleghi e denunciante il comportamento scorretto degli stessi. È evidente, infatti, come la ragione di tale comportamento non sia stata la malafede ma la preoccupazione di difendere la propria onorabilità agli occhi dei magistrati innanzi ai quali riteneva di essere stato ingiustamente denigrato (C.N.F. 29/03/2003, n. 34).
Tiene un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, offeso da epiteti ingiuriosi e diffamatori, chieda la presentazione delle scuse formali e minacci in caso contrario di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno (C.N.F. 13/02/2001, n. 12).
➤ APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN GIUDIZIO.
1. L'avvocato non deve esprimere
apprezzamenti denigratori sull'attività
professionale di un collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio
documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario né utilizzare notizie
relative alla sua persona, salvo che il
collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo
di tali documenti e notizie sia necessario
alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai
precedenti commi comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare
dell'avvertimento.
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