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Art. 43. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
Relazione illustrativa
L’art. 43 (“obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega”) ha reso l’obbligo più stringente nella consapevolezza di una deriva comportamentale e di un deteriore costume che si sono registrati in questi ultimi anni. Giurisprudenza disciplinare
➤ EVOLUZIONE DELLA NORMA DEONTOLOGICA: DALLA SOLIDARIETÀ PASSIVA ALL'OBBLIGO DI ATTIVAZIONE FINO AL RITORNO ALL'ANTICO. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di provvedere al pagamento degli onorari dovuti dal cliente al collega corrispondente in luogo, scelto dal cliente su indicazione dell'avvocato stesso (C.N.F. 08/03/2001, n. 43). A seguito della modifica dell'art. 30 del codice deontologico il principio di colleganza, che nella precedente formulazione imponeva un vincolo di solidarietà passiva, è oggi declinata nella forma del mero obbligo di attivazione, fonte di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, cosicchè l'omessa retribuzione del collega incaricato di esercitare le funzioni di rappresentanza e assistenza del comune cliente poi fallito non costituisce illecito disciplinare (C.N.F. 15/12/2006, n. 157).
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Art. 44. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
Relazione illustrativa
L’art.44 (“divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) richiama il contenuto del vigente art.32, con una formulazione leggermente variata, anche sotto il mero profilo lessicale.
Giurisprudenza disciplinare
➤ VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI IMPUGNAZIONE: CASISTICA. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza, lealtà e colleganza l'avvocato che impugni una transazione con motivazioni palesemente pretestuose (C.N.F. 28/12/2005, n. 238).
Viola l'art. 32 del codice di condotta forense l’avvocato che, dopo aver prestato la sua assistenza a un parte nella stipulazione di un atto di transazione, assiste la medesima parte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso promosso, diretto a impugnare la suddetta transazione per vizio della volontà della cliente (C.N.F. 18/12/2009, n. 178).
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1. L'avvocato che incarichi direttamente
altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve
provvedere a compensarlo, ove non
adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al
precedente comma comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
1. L'avvocato che abbia raggiunto con il
collega avversario un accordo transattivo,
accettato dalle parti, deve astenersi dal
proporne impugnazione, salvo che la stessa
sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei
quali dimostri di non avere avuto
conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al
precedente comma comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
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