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Art. 45. Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Relazione illustrativa
L’art.45 (“sostituzione del collega nell’attività di difesa”) richiama il contenuto dell’art.33 del vigente codice ma non ne riproduce il canone I rinvenendosi il presidio per la parte assistita, nell’ipotesi di successione nel mandato difensivo, in altre previsioni di questo codice quali quelle degli artt.32,33,48.
Giurisprudenza disciplinare
➤ OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COLLEGA: RILEVANZA DISCIPLINARE. Il difensore che nel corso del giudizio sostituisca un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, è tenuto a comunicare a costui, anche verbalmente, la propria nomina in tempi congrui (C.N.F. 14/10/2008, n. 110).
Il dovere di rendere nota la propria nomina al collega che si sostituisce nell'attività di difesa a seguito della revoca dell'incarico da parte dell'assistito, si fonda, oltreché su ovvie esigenze pratiche, su un elementare canone di etica professionale, che impone rispetto e lealtà verso i colleghi, trasparenza nei comportamenti e condotte sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell'esercizio della professione. All'adempimento di siffatto dovere l'avvocato non si può ritenere esonerato in considerazione
	
  
del dovere della parte assistita di comunicare la revoca dell'incarico al precedente difensore, poiché si tratta di obblighi che traggono titolo da rapporti diversi, operano su piani autonomi e perseguono distinte finalità. Il mancato adempimento	del	predetto	dovere	di comunicazione configura violazione dell'art. 33 del codice deontologico, che costituisce applicazione ai rapporti tra colleghi del generale dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio dell'attività professionale imposto dall'art. 6 del codice (C.N.F. 18/12/2006, n. 180).
L'avvocato che ometta di prendere contatti con il collega sostituito nella difesa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 13/05/2002, n. 57).
Tiene una condotta disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al collega successivamente incaricato della difesa, non provveda alla restituzione dei documenti di causa (C.N.F. 08/03/2002, n. 15).
➤ OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COLLEGA: RILEVANZA CIVILISTICA. In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l'"obbligo di prestare il patrocinio" sino a quando non venga nominato un difensore di fiducia (art. 97 commi 5 e 6 c.p.p.), è insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d'ufficio e in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall'imputato, osservi il dovere di presentarsi all'udienza per assolvere alla difesa dell'imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest'ultimo il pagamento delle	competenze	relative	all'attività professionale svolta, visto che al difensore di ufficio spettano le competenze fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia, intervenuta, nella specie, soltanto in udienza (C.N.F. 21/11/2006, n. 127).
1. Nel caso di sostituzione di un collega per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo
difensore deve rendere nota la propria
nomina al collega sostituito, adoperandosi,
senza pregiudizio per l'attività difensiva,
perché siano soddisfatte le legittime
richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al
precedente comma comporta l'applicazione
della	sanzione	disciplinare
dell'avvertimento.
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