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7. L'avvocato deve comunicare al collega
avversario l'interruzione delle trattative
stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio
ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi
da 1 a 6 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del dovere di cui al comma 7
comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
La previsione dell’art.46 (“dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza”) specifica e tipizza i principi generali in tema di doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (art.19), di diligenza (art.12) e di correttezza e probità(art.9). Le novità rispetto alle regole di comportamento contenute nell’art.23 dell’ancora vigente codice sono previste nel comma 2, che contiene la previsione specifica di illecito disciplinare in caso di ripetuta violazione del dovere di puntualità, così da porre l’accento anche su questo aspetto della vita professionale molte volte trascurato (la bozza del codice, ora corretta, recava, per un mero refuso, il termine “divieto” in luogo di “dovere”); il comma 4 riprende poi i doveri del difensore fiduciario subentrato al difensore d’ufficio, anche per quanto riguarda gli aspetti economici, sottolineando la doverosità di tali comportamenti con l’uso del verbo “deve” in luogo della precedente dizione “è tenuto” (è una modifica, questa, che si riscontra in diversi altri articoli del nuovo codice rispetto a quello ancora vigente). Giurisprudenza disciplinare
➤ DOVERE DI DIFESA E SALVAGUARDIA DEL RAPPORTO DI COLLEGANZA. È corretto il comportamento dell'avvocato che per la tutela della parte assistita eccepisca la non corretta costituzione della controparte attraverso il suo difensore. Il diritto di svolgere
la difesa giudiziale è infatti prevalente sul diritto all'onore della controparte quando le eccezioni svolte siano attinenti e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, e siano state ingenerate dal comportamento tenuto dal difensore della controparte (C.N.F. 04/02/2004, n. 13).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 14 e 22 del codice deontologico, l'avvocato che, senza informare il collega avversario della propria unilaterale iniziativa, discuta in sua assenza con il magistrato per rappresentare a quest'ultimo fatti tra l'altro non corrispondenti a verità (C.N.F. 21/11/2006, n. 124).
➤ DOVERE DI PUNTUALITÀ IN UDIENZA. Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, dopo aver atteso inutilmente l'arrivo del collega di controparte. che pure si era costituito, insista per l'assunzione dei mezzi istruttori, pur conoscendo la ferma contrarietà del collega avversario; non sussiste, infatti, l'obbligo da parte dell'avvocato di attendere il collega contraddittore senza limiti temporali, mentre certamente vi è l'obbligo di non pregiudicare gli interessi del cliente chiedendo rinvii per la mera assenza del collega di controparte (C.N.F . 24/12/2002, n. 216). Non commette illecito disciplinare l'avvocato che, in udienza, non attenda l'arrivo del collega di controparte ove il ritardo sia superiore al tempo ragionevole di attesa a cui ogni professionista è tenuto. Nella specie il professionista aveva superato le due ore di ritardo (C.N.F. 08/03/2002, n. 13). ➤ SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO. In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l'"obbligo di prestare il patrocinio" sino a quando non sia nominato un difensore di fiducia (art. 97 c. 5 e 6 c.p.p.), è insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d'ufficio e
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