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in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall'imputato, osservi il dovere di presentarsi all'udienza per assolvere alla difesa dell'imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest'ultimo il pagamento delle competenze relative all'attività professionale svolta, visto che al difensore di ufficio spettano le competenze fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia, intervenuta, nella specie, soltanto in udienza (C.N.F. 21/11/2006, n. 127). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al principio di colleganza l'avvocato che, nominato difensore di fiducia, ometta di informare della sua nomina il difensore d'ufficio, inducendolo pertanto allo svolgimento di attività defensionali non dovute (C.N.F. 15/12/2000, n. 270).
➤ COLLABORAZIONE COL CODIFENSORE. Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al codifensore, trattenga somme avute in ragione del mandato e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa (C.N.F. 12/03/2003, n. 17). Pone in essere un comportamento lesivo del principio di correttezza e lealtà l'avvocato che apponga su un atto la firma di altro legale e comunque ne utilizzi il nominativo senza il suo consenso (C.N.F. 13/10/2001, n. 205). Tiene una condotta disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi di colleganza l'avvocato che assuma il patrocinio di un cliente già difeso da altro avvocato senza interessarsi di tale precedente rapporto e ricevendo il cliente nel suo studio senza aver informato il collega già nominato (C.N.F. 03/10/2001, n. 179).
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Art. 47. Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Relazione illustrativa
L’art. 47 (“obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega”) tipizza i doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (art.19) e il dovere di diligenza (art.12), con la sostanziale riproposizione delle norme di comportamento contenute nell’art.31 dell’attuale codice e con l’evidente finalità di tutelare i rapporti tra colleghi nell’ambito del procedimento o del processo; la giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni,infatti, ha evidenziato molteplici casi di violazione di tali regole, soprattutto con riferimento all’omessa comunicazione tra
1. L'avvocato deve dare tempestive
istruzioni al collega corrispondente e questi,
del pari, è tenuto a dare al collega sollecite
e dettagliate informazioni sull'attività svolta
e da svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega
deve essergli preventivamente comunicata
e da questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve
definire direttamente una controversia, in
via transattiva, senza informare il collega
che gli ha affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di
istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno per la tutela degli interessi della
parte, informando non appena possibile il
collega che gli ha affidato l'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi
1, 2 e 4 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del divieto di cui al comma 3
comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.
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