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processuali”; usa il termine “corrispondenza”, intesa in senso lato, e non più la parola “lettere” e specifica che il divieto riguarda, esclusivamente, le comunicazioni tra colleghi, recependo in tal modo interpretazioni e chiarimenti della giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni; è inoltre specificato che il principio di riservatezza e applicabile non solo alla proposta transattiva ma anche alla relativa risposta da parte del collega destinatario della comunicazione, così da fugare ogni dubbio sulla portata del divieto. Il comma 4 contiene la previsione, assolutamente nuova, della rilevanza disciplinare dell’abuso della clausola di riservatezza stante che, nella casistica giurisprudenziale, si è evidenziato un effettivo abuso di tale clausola che vincola, come noto, alla riservatezza il destinatario della comunicazione anche per situazioni che non contengono alcunché di riservato; da qui la necessità di sanzionare anche tali comportamenti onde limitare l’uso di tale clausola ai soli casi che impongono il rispetto del principio.
Giurisprudenza disciplinare
➤ PRODUZIONE DI MISSIVA RISERVATA. Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate fra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano esposizioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente "riservate" (C.N.F. 23/11/2000, n. 179). Tiene un comportamento rilevante perché lesivo del dovere di riservatezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che produca in giudizio una missiva inviata dal collega di
controparte, qualificata "riservata" e contenente proposte transattive (C.N.F. 01/04/2004, n. 48). Osserva un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente "riservate" (C.N.F. 23/05/2002, n. 70).
➤ PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A MISSIVA RISERVATA. Osserva un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio copia di assegni allegati a una lettera definita dal collega di controparte "riservata personale" (C.N.F. 08/11/2001, n. 230).
➤ PRODUZIONE DI PROPOSTA TRANSATTIVA. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega e contenente una proposta transattiva, a nulla rilevando l'eventualità che sulla busta non fosse stata apposta la dicitura "riservata personale" (C.N.F. 27/06/2003, n. 189). L'avvocato che si difenda personalmente, assumendo nella sede giudiziale la duplice veste di parte e difensore, è tenuto a rispettare le regole che disciplinano l'attività di quest'ultimo. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 28 cod. deontologico, configura illecito disciplinare la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega contenente una proposta transattiva (C.N.F. 13/09/2006, n. 49). ➤ RIVELAZIONE DI MISSIVA RISERVATA. É vietato non solo produrre la corrispondenza riservata ma anche riferirne in giudizio il contenuto (C.N.F. 23/7/2013 n. 135).
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