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Art. 49. Doveri del difensore
Relazione illustrativa
L’art.49 (“doveri del difensore”) ripropone ai commi 1 e 3 le previsioni contenute rispettivamente nell’art.11 canone 1 e canone 3 del codice deontologico in vigore; il comma 1, peraltro, rafforza il dovere di informazione dell’assistito da parte del difensore d’ufficio, eliminando l’inciso “quando ciò sia possibile” contenuto, invece, nel canone I del codice del 1997; il comma 2 rappresenta invece una novità dettata dall’esigenza di riportare all’interno del codice tutte le previsioni di valenza deontologica contenute in leggi speciali quali, nel caso, la legge processuale penale: la norma, infatti, riprende il contenuto dell’art.106 comma 4 bis del c.p.p., introdotto dall’art.16 della legge
	
  
13.2.2001 n.45, norma questa di valenza deontologica poiché richiamata al comma 4 del precedente art.105 c.p.p. che prevede la comunicazione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, all’Organo disciplinare forense, dei casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa d’ufficio, di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché, appunto, di violazione del divieto di cui all’art. 106 comma 4 bis dello stesso codice. Si tratta di una previsione finalizzata a garantire l’autonomia e la genuinità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di un soggetto indagato o imputato in un procedimento penale da parte di altri soggetti, pure indagati o imputati nello stesso procedimento, o in procedimento connesso o collegato, che non devono essere assistiti dallo stesso difensore.
Giurisprudenza disciplinare
➤ DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO. In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l'"obbligo di prestare il patrocinio" sino a quando non venga nominato un difensore di fiducia (art. 97 commi 5 e 6 c.p.p.), è insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d'ufficio e in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall'imputato, osservi il dovere di presentarsi all'udienza per assolvere alla difesa dell'imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest'ultimo il pagamento delle	competenze	relative	all'attività professionale svolta, visto che al difensore di ufficio spettano le competenze fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia, intervenuta, nella specie, soltanto in udienza (C.N.F. 21/11/2006, n. 127).
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1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio
deve comunicare alla parte assistita che ha
facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e
informarla che anche il difensore d'ufficio
ha diritto ad essere retribuito.
2. L'avvocato non deve assumere la difesa
di più indagati o imputati che abbiano reso
dichiarazioni accusatorie nei confronti di
altro indagato o imputato nel medesimo
procedimento o in procedimento connesso o
collegato.
3. L'avvocato indagato o imputato in un
procedimento penale non può assumere o
mantenere la difesa di altra parte
nell'ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma
1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione
dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da sei mesi a un anno.
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