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Giurisprudenza disciplinare
➤ FALSIFICAZIONE DI ATTO. Tiene una condotta deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense, l'avvocato che confezioni o comunque utilizzi un documento falso in giudizio (C.N.F. 06/12/2002, n. 193). Ancorché, in linea di principio, l'avvocato che si presti alla verbalizzazione abbia il dovere di fedele trascrizione, essendo inammissibile un intervento sul testo dettato dal giudice senza esplicita autorizzazione di quest'ultimo, deve ritenersi non intenzionalmente diretto a violare tale dovere il comportamento in concreto tenuto dall'incolpato che sostituisca una congiunzione con altra non idonea ad alterare sotto il profilo semantico il fatto oggetto della deposizione del teste dovendo ritenersi ragionevole la correzione d'impulso, resa evidente dalla interlineatura che non occulta la congiunzione precedentemente scritta (C.N.F. 28/12/2006, n. 192). ➤ FALSA DICHIARAZIONE. Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 14 del codice deontologico effettui dichiarazioni false in udienza per indurre il magistrato a un provvedimento vantaggioso per il proprio cliente (C.N.F. 06/09/2002, n. 123). Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che dichiari falsamente l'emissione e l'esito favorevole di una sentenza e chieda denaro per la registrazione della stessa; falsificando altresì la ricevuta di versamento della tassa di registro, riferita ad altro contratto. Nè vale la giustificazione che il fatto sarebbe stato posto in essere da un collaboratore di studio, neppure individuato, quando risulti comunque la mancanza di ogni controllo e la partecipazione diretta ai rapporti con la parte assistita (C.N.F. 28/11/2000, n. 221). Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che dichiara di rimettere una querela nell'interesse di un soggetto, affermando
falsamente d'essere munito dei relativi poteri, non rilevando ai fini dell'esclusione dell'illecito il fatto di aver agito nel sostanziale interesse dell'esponente, perseguendo una transazione risarcitoria in prossimità della prescrizione del reato (C.N.F. 20/12/2012, n. 184).
➤ FALSA AUTENTICAZIONE. L'avvocato che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, attesti falsamente l'autenticità delle firme apposte in calce alle procure sugli atti giudiziari dei quali si avvalga, tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità (C.N.F. 11/04/2003, n. 61). Viene meno al dovere di lealtà, il professionista che autentichi la firma del cliente sapendola apposta da altri (C.N.F. 29/11/2012, n. 176). Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza il professionista che autentichi la firma della cliente in calce ad un'autorizzazione a presentare un atto di querela, nel caso in cui la firma autenticata non sia stata apposta in sua presenza e sussista incertezza sulla circostanza stessa che sia stata apposta dalla cliente medesima (C.N.F. 15/12/2006, n. 174). Il comportamento dell'avvocato che, in qualità di difensore di più persone in una causa di divisione di eredità, autentichi sulla delega a margine dell'atto di appello le firme di alcuni coeredi che invece mai l'abbiano apposta, non viola i principi di probità (art. 3 c.d.) e verità (art. 14 c.d.), dovendo piuttosto essere ravvisarsi una violazione del dovere di diligenza (art. 8 c.d.), che si sostanzia nella violazione del dovere di attenzione nella certificazione della autografia della procura, attesa la rilevanza che questa attività del difensore ha nell'ambito del giudizio. Peraltro, se pure in linea di principio non sia in discussione il principio sulla responsabilità dell'avvocato nella certificazione dell'autografia, occorre verificare se in concreto vi sia stata la cosciente volontà di venir meno ai propri doveri (C.N.F. 29/12/2006, n. 208).
	
  
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