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➤ USO DI ATTO FALSO. Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che utilizzi un documento di cui conosca la falsità a nulla rilevando l'eventualità che egli successivamente non si sia interessato della pratica per averla affidata ad un praticante di studio (C.N.F. 24/10/2003, n. 309). ➤ USO DI PROVE FALSE. Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che in una procedura esecutiva utilizzi documenti falsi per ottenere la sospensione della procedura stessa (C.N.F. 16/07/2007, n. 88). Pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che, pur non essendo l'autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento e un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione del suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con cui, pertanto, viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (art. 5 e 6 c.d., in particolare il punto 6.1 che impone all'avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all'art. 14.1 c.d. ("l'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false", con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e di autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (C.N.F. 15/12/2006, n. 167). ➤ RETICENZA SU PROVVEDIMENTI PRECEDENTI. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, al fine di ottenere un ennesimo provvedimento ingiuntivo nei confronti della parte per il pagamento del suo compenso, sottaccia al giudice il precedente provvedimento ottenuto (C.N.F. 16/06/2003, n. 164).
Art. 51. La testimonianza dell'avvocato
Relazione illustrativa
L’art.51 (“la testimonianza dell’avvocato”) tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell’ambito del delicato perimetro della testimonianza dell’avvocato; rispetto alla previsione del codice attualmente vigente, la norma, così come è stata ora concepita, sottolinea l’assoluta inopportunità della stessa testimonianza dell’avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione “per quanto possibile” presente nel codice del 1997; la giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni ha comunque opportunamente distinto, nell’ambito della eventuale testimonianza dell’avvocato, tra circostanze apprese nell’esercizio dell’attività professionale e circostanze coperte invece dal segreto professionale. In tale contesto occorre anche ricordare che il segreto professionale
1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi
eccezionali, dal deporre, come persona
informata sui fatti o come testimone, su
circostanze apprese nell'esercizio della
propria attività professionale e ad essa
inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal
deporre sul contenuto di quanto appreso
nel corso di colloqui riservati con colleghi
nonché sul contenuto della corrispondenza
riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi
come testimone o persona informata sui
fatti non deve assumere il mandato e, se lo
ha assunto, deve rinunciarvi e non può
riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai
precedenti commi comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
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