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dominus e collega domiciliatario, cosicché é apparso opportuno riproporre compiutamente tali regole di comportamento. Giurisprudenza disciplinare
➤ COLLABORAZIONE DEL DIFENSORE DOMICILIATARIO. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al collega associato con lui nella difesa, trattenga somme avute in ragione del mandato e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa (C.N.F. 12/03/2003, n. 17). Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al collega dominus in ordine alla causa affidatagli (C.N.F. 02/07/2001, n. 125).
Pone in esser un illecito deontologico l'avvocato che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal collega per ottenere notizie in ordine alle procedure di esecuzione forzata presso terzi al primo affidate, non fornisca alcuna comunicazione, con ciò violando l'art. 31 c.d. (C.N.F. 15/12/2011, n. 183).
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Art. 48. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. 3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare. 5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
L’art. 48 (“ divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”) tipizza i doveri di riservatezza (art.13) e di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi (art.19), concorrendo, nello stesso tempo, al corretto e leale svolgimento del contraddittorio processuale. Le novità delle nuova previsione, rispetto a quella dell’art.28 del codice vigente, sono contenute nel 1 e nel 4 comma della norma: il comma 1 aggiunge infatti anche la condotta, vietata, del “riportare in atti
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