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TITOLO IV
DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO
Relazione illustrativa
Il titolo IV, oltre a ricomprendere il “cuore” dei doveri dell’avvocato sia nell’ambito del processo sia in quello della esplicazione del suo munus difensivo, vede disciplinato, tra gli altri, il “dovere di verità” (art. 50), il tema della “testimonianza dell’avvocato” (art. 51), il “divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52), il dovere da osservare nei rapporti con gli organi di informazione (art. 57), recupera il “rapporto con i magistrati” e con gli altri “soggetti” del processo (affinando alcune disposizioni, quali quella, ad esempio, in tema di rapporti con i testimoni ed ora anche con le “persone informate”), inserisce una previsione nuova che è quella relativa all’ascolto del minore (art. 56) che dà conto di un delicato profilo delle dinamiche processuali in materia di famiglia e minori, affermatosi soprattutto in dipendenza degli ultimi affacci legislativi e giurisprudenziali sulla obbligatorietà di tale adempimento (e la giurisprudenza del Consiglio Nazionale ha già registrato abusi in questo campo);riprende alcune delle previsioni disciplinari eccentriche rispetto al codice nel senso che sono scaturite da previsioni speciali di legge o da codici di condotta collaterali (“notifica in proprio”, art. 58, “calendario del processo”, art. 59, “astensione dalle udienze”, art. 60), ricomprende ovviamente altri “momenti” sempre della giurisdizione (arbitrato, art. 61, mediazione, art. 62).
Art. 46. Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza
4. Il difensore nominato di fiducia deve
comunicare tempestivamente al collega, già
nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e,
senza pregiudizio per il diritto di difesa,
deve sollecitare la parte a provvedere al
pagamento di quanto dovuto al difensore
d'ufficio per l'attività svolta.
5. L'avvocato, nell'interesse della parte
assistita e nel rispetto della legge, collabora
con i difensori delle altre parti, anche
scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta,
deve consultare il codifensore su ogni scelta
processuale e informarlo del contenuto dei
colloqui con il comune assistito, al fine della
effettiva condivisione della difesa.
1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza
del dovere di difesa, salvaguardando, per
quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità
sia in sede di udienza che in ogni altra
occasione di incontro con colleghi; la
ripetuta violazione del dovere costituisce
illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze
irrituali o ingiustificate che, formulate nel
processo dalle controparti, comportino
pregiudizio per la parte assistita.
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