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Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 comma 1 e 20 del codice deontologico forense, l'avvocato che, durante l'udienza, privi la collega del titolo di avvocato, qualificandola "signora", e le rivolga espressioni offensive e sconvenienti, idonee a ledere la dignità e il prestigio dell'avvocato stesso e della classe forense (C.N.F. 28/12/2006, n. 195).
➤ APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN SCRITTI DIFENSIVI. Non costituisce illecito disciplinare l'attribuzione al difensore avversario della frase "il legale avversario ignora poi completamente (o finge di ignorare) la legislazione vigente", in quanto tale frase corrisponde a un modello retorico ricorrente, con cui si intende sottolineare non già l'ignoranza altrui, quanto l'evidente errore dell'argomento difensivo (C.N.F. 05/04/2008, n. 9).
Non commette illecito disciplinare l'avvocato che in atti di causa usi espressioni critiche nei confronti del collega di controparte se tali espressioni siano state usate senza alcuna intenzione di nuocere al collega e non abbiano un effettivo contenuto offensivo. Nella specie è stata ritenuta non offensiva l'affermazione effettuata a commento di uno scritto del collega infarcito di citazioni latine secondo cui "l'intercalare di espressioni in italiano con frasi latine.., erano considerati comportamenti tipici dei pastori di campagna e degli avvocati di provincia" (C.N.F. 02/07/2001, n. 150).
➤ APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN ESPOSTI. Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che segnali al Consiglio dell'Ordine territoriale un articolo di giornale di cui stravolga il contenuto onde accusare altri colleghi di comportamenti disonorevoli (C.N.F. 30/09/2008, n. 95).
➤ APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che davanti al Consiglio dell'ordine accusi falsamente e scientemente un collega di comportamento scorretto (C.N.F. 28/12/2005, n. 207).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, nel corso di un procedimento disciplinare promosso in base a un suo esposto, produca articoli di stampa relativi a procedimenti penali relativi all'incolpato senza che tali notizie siano rilevanti in sede disciplinare (C.N.F. 2/11/2010, n. 185). ➤ APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN ISPEZIONI MINISTERIALI.
È disciplinarmente corretto il comportamento del professionista che invitato a comparire dinanzi ad un ispettore ministeriale per una inchiesta in corso, a domanda riferisca fatti e commenti poco lusinghieri nei confronti di un collega. Nella specie è stato assolto il professionista che interrogato su un suo collega aveva riferito: "nel nostro ambiente giudiziario non può considerarsi quale modello di correttezza sotto il profilo dell'etica professionale" (C.N.F . 17/11/2001, n. 240).
➤ APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA NELLA VITA PRIVATA. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche a mezzo di telefonate, offenda l'onore e il decoro di una collega, con minacce, offese e frasi oscene (C.N.F. 28/12/2005, n. 171).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, associato dal cliente nella difesa, non avvisi i colleghi precedentemente nominati e anzi critichi, screditandole davanti ai clienti, le scelte difensive da questi effettuate (C.N.F. 24/12/2002, n. 206).
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