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offensive nei confronti di entrambi (C.N.F. 28/12/2005, n. 240). Costituisce illecito disciplinare il comportamento del difensore di una cliente, con cui abbia una relazione, che nel corso di un procedimento di separazione personale inviti nel proprio studio l'altro coniuge, in assenza del suo legale, allo scopo di ottenere il consenso alla separazione (C.N.F. 25/09/2008, n. 87).
Deve ritenersi esente da responsabilità disciplinare il comportamento dell'avvocato che, quale parte nel giudizio all'esito del quale sia stata emessa in suo favore la condanna di controparte al rimborso delle spese, indirizzi un invito al pagamento delle stesse direttamente alla controparte e non al collega difensore della stessa, trattandosi di richiesta rivolta da una parte a un'altra; invero, altra cosa è l'attività difensiva, altra cosa è la cura dei propri interessi, giacché il contatto diretto tra parti ha regole diverse rispetto a quello tra difensore e parte (C.N.F. 29/05/2006, n. 30).
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che per il recupero di un suo credito agisca esecutivamente nei confronti del suo debitore, senza preavviso al difensore; nessuna norma, infatti, impone di informare il difensore della controparte dell'intenzione di intraprendere un'azione esecutiva, come pure non può essere oggetto di sindacato in sede disciplinare la scelta tra le possibili modalità dell'esercizio della tutela giurisdizionale (C.N.F. 24/10/2003, n. 316). Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che invii una diffida ad adempiere direttamente alla controparte e ad un terzo omettendo di darne comunicazione al collega avversario (C.N.F. 25/03/2002, n. 35).
Pone in essere un comportamento rilevante disciplinarmente il professionista che riceva la controparte senza l'assistenza del suo legale. Nella specie, in considerazione del fatto che il
professionista in buona fede aveva creduto di ricevere non la controparte ma il suo commercialista, la decisione è stata annullata e il professionista è stato assolto (C.N.F. 13/02/2001, n. 15).
➤ ACCORDI DIRETTI COLLA CONTROPARTE NON AUTORIZZATI DAL COLLEGA. É obbligo deontologico dell'avvocato, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi diretti con la controparte, cosicchè la stessa diretta presa di contatto dell'avvocato con la parte avversaria costituisce un comportamento scorretto, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (C.N.F. 10/4/2013, n. 61).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza (C.N.F. 26/12/2005, n. 152).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che formalizzi con un atto di transazione l'accordo intervenuto tra il suo cliente e la controparte omettendo di dare comunicazione e richiedere il consenso al legale di quest'ultima (C.N.F. 01/04/2004, n. 63).
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