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Art. 39. Rapporti con i collaboratori dello studio
Giurisprudenza disciplinare
➤ RAPPORTI TRA DOMINUS E PRATICANTE. Pone in essere un comportamento lesivo della dignità della classe forense l'avvocato che allontani dal proprio studio i praticanti, senza congruo preavviso e senza favorire altra sistemazione, utilizzando per detto fine una lettera contenente frasi lesive alla dignità dei praticanti stessi (C.N.F. 13/12/2000, n. 250). ➤ RAPPORTI TRA COLLEGHI DI STUDIO. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ostacoli l'esercizio dell'attività del collega di studio con atteggiamenti non ispirati a correttezza e lealtà, a nulla rilevando l'eventualità che fossero stati conseguenza del comportamento scorretto del collega stesso (C.N.F. 28/11/2000, n. 216).
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Art. 40. Rapporti con i praticanti
1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.
2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
Gli articoli 39 (“rapporti con i collaboratori dello studio”) e 40 (“rapporti con i praticanti”) riprendono le previsioni già vigenti, armonizzandole con la lettera del dettato legislativo ordinamentale.
Giurisprudenza disciplinare
➤ RAPPORTI TRA DOMINUS E PRATICANTE. Pone in essere un comportamento lesivo della dignità della classe forense l'avvocato che allontani dal proprio studio i praticanti, senza congruo preavviso e senza favorire altra
1. L'avvocato deve consentire ai propri
collaboratori di migliorare la loro
preparazione professionale e non impedire
od ostacolare la loro crescita formativa,
compensandone in maniera adeguata la
collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei
servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente
articolo comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare dell'avvertimento.
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