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accaparramento di clientela e di pubblicità vietata (C.N.F. 11/04/2003, n. 60). Pone in essere una condotta deontologicamente corretta l'avvocato che offra gratuitamente e in modo indifferenziato la propria attività professionale al servizio dei cittadini di un Comune; la gratuità delle prestazioni rese, infatti, non determina alcuna lesione dei minimi tariffari ove sia determinata e ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali; né conseguentemente viola il divieto di accaparramento di clientela la diffusione della notizia di tale offerta gratuita a mezzo di un giornalino edito dal Comune e distribuito gratuitamente a tutti i cittadini. (Nella specie, infatti, la potenziale diffusione in seno alla popolazione comunale dell'attività espletata gratuitamente dal professionista aveva luogo attraverso un veicolo informativo destinato a garantire la conoscenza dell'attività compiuta dall'amministrazione e non a mettere in evidenza la professionalità del ricorrente, che pertanto è stato assolto) (C.N.F. 28/12/2005, n. 217).
➤ DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI A TERZI. L'avvocato che invii a terzi una lettera contenente l'informazione di una innovazione giurisprudenziale proveniente dalla Corte di giustizia europea, e di sicuro interesse collettivo, pone in essere un comportamento deontologicamente corretto e non rientrante nelle ipotesi vietate di pubblicità e di accaparramento di clientela (C.N.F. 25/03/2002, n. 25).
➤ CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA TERZI. Non è ravvisabile l'illecito disciplinare di accaparramento di clientela a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall'interessato, il mandato conferito in bianco da quest'ultimo, tenuto conto che, ai sensi del canone 1 dell'art. 35 del codice deontologico, l'incarico ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione
tuttavia che l'avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (C.N.F. 15/12/2006, n. 161). ➤ RILASCIO DI PARERI SUL'ATTIVITÀ DI COLLEGHI.
È sempre consentito all'avvocato esprimere un parere sulla difesa svolta da altro collega suo predecessore, se tale giudizio sia espresso non al fine di distogliere l'altrui clientela, ma al fine di realizzare il diritto del cliente di vedere verificata in qualunque momento la sua aspettativa di essere ben difeso dal legale prescelto (C.N.F. 11/04/2003, n. 47).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, associato dal cliente nella difesa, non avvisi i colleghi precedentemente nominati e anzi critichi, screditandole davanti ai clienti, le scelte difensive da questi effettuate (C.N.F. 24/12/2002, n. 206).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che evidenziando l'errore commesso da un collega lo denigri nei confronti del suo cliente (C.N.F. 29/11/2001, n. 250).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che esprima critiche e dubbi sull'attività difensiva dei colleghi, denigrandoli (C.N.F. 21/06/2000, n. 67).
➤ ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA: CASISTICA. Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che per assumere un incarico professionale tenti di avvicinare un detenuto ricoverato in ospedale, dichiarando falsamente all'agente di custodia di essere il suo difensore di fiducia (C.N.F. 09/06/2000, n. 65). L'invio, da parte di un avvocato, di lettere a sindaci di comuni con la richiesta di fornire gli elenchi nominativi dei dipendenti interessati a proporre un'azione già esercitata con successo, viola il divieto di accaparramento di clientela (C.N.F. 28/12/1999, n. 289).
	
  
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