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le scelte processuali, redigendo tutti gli atti di causa, pretendendo e ottenendo parzialmente il pagamento del compenso per attività non consentitagli (C.N.F. 21/11/2006, n. 115).
Non costituisce illecito disciplinare l'esercizio, di attività stragiudiziale di liquidazione di sinistri stradali da parte del praticante, purché l'attività venga svolta senza ingenerare nel cliente il convincimento che la stessa sia di tipo professionale (C.N.F. 28/11/2000, n. 230).
➤ ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: RESPONSABILITÀ DEL DOMINUS. L'avvocato che consenta al praticante non abilitato di firmare insieme a lui atti giudiziari pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di vigilanza e correttezza a cui ciascun dominus è tenuto (C.N.F. 24/10/2003, n. 306) Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di controllare l'operato del praticante non abilitato e consenta l'inserimento del suo nome nell'epigrafe di un atto giudiziario e nella procura a difendere (C.N.F. 29/03/2003, n. 36).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma solo formalmente incarichi professionali delegandoli poi per la gestione e lo svolgimento al praticante non abilitato al patrocinio, consentendogli pertanto l'esercizio di attività non consentita e la consequenziale emissione di fatture (C.N.F. 29/04/2003, n. 72).
Integra la violazione dell'art. 21, II canone, c.d., il comportamento dell'avvocato che agevoli l'esercizio abusivo della professione da parte di un praticante, consentendone lo svolgimento nel proprio studio (C.N.F. 29/11/2012, n. 181).
➤ ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO. È contrario agli art. 5-8 e 41 codice deontologico il comportamento dell'avvocato che consenta, presso il suo studio, l'esercizio abusivo
dell'attività di avvocato da parte di persone non abilitate (C.N.F. 14/10/2008, n. 126). L'avvocato che, consentendo l'uso del proprio titolo e dei propri timbri, permetta a soggetti non abilitati lo svolgimento dell'attività forense, finalizzata anche al compimento di atti delittuosi in danno di ignari e poco avveduti cittadini, e che non adempia al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché gravemente contrario ai doveri di probità, lealtà e correttezza tali da ledere non solo la dignità propria ma il prestigio dell'intera classe forense (C.N.F. 28/12/2005, n. 169). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che sostituisca in udienza un collega sospeso disciplinarmente (C.N.F. 22/05/2001, n. 101).
➤ ESERCIZIO DEL PATROCINIO LEGALE EXTRA DISTRICTUM. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il praticante abilitato al patrocinio che eserciti attività fuori dal distretto dell'ordine presso cui è iscritto, dal momento che l'art. 8 r.d.l. n. 1578/1933 consente ai praticanti di essere ammessi al patrocinio l'esercizio della professione davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine territoriale che ha la tenuta del registro (C.N.F. 28/12/2005, n. 212).
➤ ESERCIZIO DEL PATROCINIO AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che eserciti il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori pur non avendone abilitazione e iscrizione (C.N.F. 28/12/2006, n. 196).
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