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Art. 30. Gestione di denaro altrui
1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi. 5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
Giurisprudenza disciplinare
➤ GESTIONE DI DENARO EROGATO DAL CLIENTE CON APPROPRIAZIONE INDEBITA. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che non destini le somme ricevute dal cliente allo scopo pattuito ma le trattenga per sé e solo successivamente, alla denuncia di quest'ultimo, le restituisca (C.N.F. 15/07/2005, n. 178).
Pone in essere un comportamento contrario agli art. 5, 6, 7, 8, 36, 40 del codice deontologico l'avvocato che, essendosi fatto consegnare dalla cliente una somma di denaro al fine di effettuare un'offerta nell'ambito di una procedura esecutiva per l'acquisto di appartamento, se ne appropri non effettuando alcuna offerta, non partecipando alla procedura esecutiva nonostante l'incarico ricevuto e ponendo in essere attività decettive, così venendo meno ai suoi doveri professionali e arrecando nocumento all'assistito (C.N.F. 21/12/2006, n. 185).
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che ritardi nella consegna di una somma ricevuta in ragione del mandato ove tale comportamento sia stato determinato dall'esigenza di concludere nel migliore dei modi, nell'interesse del cliente, il mandato ricevuto. Nella specie l'avvocato aveva differito l'incontro per il pagamento del debito del cliente alla data in cui era garantito l'intervento di un funzionario di banca per evitare il pignoramento (C.N.F. 04/07/2002, n. 95).
È contrario agli art. 5-8 e 41 codice deontologico il comportamento dell'avvocato che consenta, presso il suo studio, l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato da parte di persone non abilitate, e che trattenga presso di sé somme di denaro dei clienti senza renderne conto (C.N.F. 14/10/2008, n. 126).
➤ GESTIONE DI DENARO EROGATO AL CLIENTE CON APPROPRIAZIONE INDEBITA. Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante in violazione dell'art. 41 del codice deontologico l'avvocato che ometta di comunicare al cliente l'avvenuto incasso delle somme riscosse, trattenendole presso di sé oltre il tempo strettamente necessario, senza nemmeno darne tempestivo conto (C.N.F. 29/05/2006, n. 39).
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Pone in essere un disciplinarmente rilevante
comportamento l'avvocato che