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Relazione illustrativa
L’art. 28 (“riserbo e segreto professionale”), anche nella rubrica, affianca alla previsione del “segreto professionale” quella del “riserbo”, che si vuole “massimo”, nell’obbligata coerenza, anche in questo caso, con la formulazione dell’art.6 della legge n.247/2012. Giurisprudenza disciplinare
➤ RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE VERSO CLIENTI. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che riveli alla controparte notizie riguardanti il proprio cliente, acquisite in virtù del rapporto professionale (C.N.F. 09/06/2000, n. 64).
➤ RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE VERSO ALTRI CLIENTI. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in giudizio la copia di un atto della controparte, prelevandolo dal fascicolo di un altro processo al quale era estraneo il proprio cliente, a nulla rilevando l'eventualità che tale comportamento sia stato posto in essere nell'esercizio della difesa del cliente stesso (C.N.F. 21/11/2000, n. 171).
➤ RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE VERSO EX CLIENTI. Il dovere di mantenere il segreto sulle informazioni fornite dall'assistito o delle quali l'avvocato sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, a causa od in occasione dello stesso riguarda anche gli ex- clienti (C.N.F. 11/11/2009, n. 100).
L'avvocato che consigli un'azione contro la propria cliente e, nel giudizio così instaurato, testimoni su circostanze apprese nell'esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 27/06/2003, n. 175).
➤ RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE IN PRESENZA DI PRATICANTI AVVOCATI APPARTENENTI A FORZE DELL'ORDINE O FORZE ARMATE.
Le incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d. 1578/33 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti nell'apposito registro speciale anche qualora rivestano la qualifica di ufficiali di P.G. Tuttavia, al fine di garantire i doveri di riservatezza e segretezza devono essere adottati opportuni accorgimenti quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'avvocato affidatario ai quali circoscrivere la pratica forense (C.N.F. 04/06/2009, n. 51)
L'iscrizione al registro dei praticanti avvocati del professionista appartenente alla Polizia di Stato nel ruolo di operatore tecnico con mansioni esecutive (che non riveste automaticamente la qualifica di agente di P.S. né quella di agente di P.G., spettando tale qualifica solo al personale che svolge un servizio diretto alle attività di prevenzione e repressione dei reati e/o di investigazione, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 337/82) è legittima, poiché il disposto normativo (art. 1, r.d. 37/1934, art. 3, r.d.l. 1578/33 ed art. 1 e ss., d.P.R. n. 101/90) non prevede alcuna preclusione o incompatibilità alla pratica forense per gli appartenenti alle Forze Armate, mentre in relazione all'obbligo di riservatezza dovrà essere cura dell'avvocato titolare di studio evitare il verificarsi di situazioni di possibile conflitto che possano derivare dal tirocinio di quel particolare praticante (C.N.F. 05/10/2006, n. 81).
Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto - deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l. p., la domanda di iscrizione ai registro speciale dei praticanti avvocati del professionista dipendente dell'Arma dei Carabinieri (nella specie un capitano dei
	
  
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