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7. Fermo quanto previsto dall'art. 26,
l'avvocato deve comunicare alla parte
assistita la necessità del compimento di atti
necessari ad evitare prescrizioni, decadenze
o altri effetti pregiudizievoli relativamente
agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte
assistita, se nell'interesse di questa, il
contenuto di quanto appreso
legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi
da 1 a 5 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e
8 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.
Relazione illustrativa
L’art. 27 (“doveri di informazione”), rispetto alla previsione in essere dell’art.40, si caratterizza per un più compiuto, articolato ed organico contenuto che dà conto del puntuale ed ampio spettro informativo che deve caratterizzare il rapporto professionale, valorizzando, anche in questo caso, sul piano della chiarezza e della trasparenza, il portato della legge di riforma dell’ordinamento professionale; di particolare pregnanza risultano anche le previsioni di cui ai commi 3 e 4 con riferimento sia agli obblighi informativi in tema di mediazione obbligatoria e, comunque, in tema di altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge (quali ad esempio la mediazione familiare, la conciliazione bancaria etc.) sia a quelli concernenti la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Espressamente previsto, al comma 5, anche l’obbligo informativo in ordine alla copertura assicurativa ed espressamente disciplinato al comma 6 l’obbligo dell’avvocato, se richiesto, di fornire al cliente ed alla parte assistita copia di tutti gli atti
e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso, sia in sede stragiudiziale che giudiziale (l’eccezione concerne la corrispondenza riservata tra colleghi). Giurisprudenza disciplinare
➤ VIOLAZIONE DEL DOVERE DI INFORMAZIONE. Viola i doveri di correttezza e lealtà nei confronti del proprio assistito il professionista che, nonostante ripetute ed espresse richieste, non informi il cliente dello stato e dell'esito della causa affidatagli (C.N.F. 11/11/2006, n. 99). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non svolga l'attività difensiva, a nulla rilevando l'eventualità che egli abbia ritenuto insussistenti le ragioni oggettive di convenienza per la proposizione del ricorso, se tali ragioni non le abbia formalmente comunicate al cliente (C.N.F. 08/03/2002, n. 23).
Ha un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che richieda in un procedimento penale il patteggiamento senza aver informato il cliente e senza averne ricevuto il consenso, affermando poi, falsamente, di avere informato il cliente stesso (C.N.F. 03/10/2001, n. 194).
➤ CASISTICA: RITARDATA INFORMAZIONE SULL'ESITO DELLA CAUSA. Viola i doveri di informazione nei confronti del proprio cliente l'avvocato che comunichi l'avvenuta notifica della sentenza conclusiva del procedimento a distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione e, peraltro, in modo del tutto occasionale (C.N.F. 11/11/2006, n. 100).
➤ CASISTICA: FALSA INFORMAZIONE SULL'AVVIO DELLA CAUSA. L'avvocato che, pur continuando ad assicurare la cliente dell'avvenuta instaurazione del giudizio e dell'imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, tiene un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non
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