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dell'articolo
6
della
Convenzione,
un
nuovo
processo
o
una
riapertura
del
procedimento
su
richiesta
dell'interessato
rappresenta
in
linea
di
principio
un
mezzo
adeguato
per
porre
rimedio
alla
violazione
constatata.
Tuttavia,
le
misure
di
riparazione
specifiche
da
adottare,
se
del
caso,
da
parte
di
uno
Stato
convenuto
per
adempiere
agli
obblighi
che
ad
esso
incombono
in
virtù
della
Convenzione
dipendono
necessariamente
dalle
circostanze
particolari
della
causa
e
devono
essere
definite
alla
luce
della
sentenza
pronunciata
dalla
Corte
nella
causa
in
questione,
tenendo
in
debito
conto
la
giurisprudenza
della
Corte
sopra
citata
(Öcalan,
già
cit.).
Inoltre,
non
è
la
Corte
a
dover
indicare
le
modalità
e
la
forma
di
un
nuovo
eventuale
processo.
Lo
Stato
convenuto
resta
libero,
sotto
il
controllo
del
Comitato
dei
Ministri
del
Consiglio
d'Europa,
di
scegliere
i
mezzi
per
adempiere
al
proprio
obbligo
di
porre
il
ricorrente,
il
più
possibile,
in
una
situazione
equivalente
a
quella
in
cui
si
troverebbe
se
non
vi
fosse
stata
una
inosservanza
delle
esigenze
della
Convenzione
(Piersack
c.
Belgio
(vecchio
articolo
50),
sentenza
del
26
ottobre
1984,
serie
A
n.
85,
p.
16,
§
12),
purché
tali
mezzi
siano
compatibili
con
le
conclusioni
contenute
nella
sentenza
della
Corte
e
con
i
diritti
della
difesa
(Lyons
e
altri
c.
Regno
Unito
(dec.),
n.
15227/03,
CEDU
2003-‐IX).
Spese
Il
ricorrente
chiede
la
somma
totale
di
16.169,06
EUR
per
le
spese
sostenute
dinanzi
alle
giurisdizioni
interne.
Egli
osserva
che
nell'ambito
dei
ricorsi
che
ha
tentato
contro
la
sentenza
del
tribunale
di
Napoli,
è
stato
condannato
a
pagare
4.500
EUR
di
spese
di
giustizia,
alle
quali
si
aggiungono
10.000
EUR
di
onorari
di
avvocato.
Inoltre,
le
spese
postali
e
telefoniche
ammontano
a
1.669,06
EUR.
Per
le
spese
sostenute
dinanzi
alla
Corte,
il
ricorrente
chiede
63.861,93
EUR.
Il
Governo
osserva
che
il
ricorrente
non
ha
fornito
alcuna
prova
sulle
spese
che
avrebbe
sostenuto
nell'ambito
del
procedimento
nazionale.
Quanto
al
procedimento
dinanzi
alla
Corte,
la
somma
richiesta
sarebbe
influenzata
dall'importo
"
esagerato
e
infondato
"
della
domanda
di
equa
soddisfazione.
Secondo
la
giurisprudenza
della
Corte,
un
ricorrente
può
ottenere
il
rimborso
delle
spese
solo
nella
misura
in
cui
sono
dimostrate
la
realtà,
la
necessità
e
la
ragionevolezza
dell'importo
delle
stesse.
Nella
fattispecie,
la
Corte
osserva
che
il
ricorrente,
prima
di
rivolgersi
ad
essa,
ha
presentato
una
domanda
di
restituzione
nel
termine
e
un
appello
allo
scopo
di
ottenere
la
riapertura
del
suo
processo.
Essa
ammette
di
conseguenza
che
l'interessato
ha
sostenuto
delle
spese
per
far
correggere
la
violazione
della
Convenzione
nel
sistema
giuridico
interno
(Rojas
Morales
c
Italia,
n.
39676/98,
§
42,
16
novembre
2000).
Essa
considera
tuttavia
eccessivo
l'importo
delle
spese
richieste
per
il
procedimento
dinanzi
alle
giurisdizioni
italiane
(v.,
mutatis
mutandis,
Sakkopoulos
c.
Grecia,
n.
61828/00,
§
59,
15
gennaio
2004,
e
Cianetti
già
cit.,
§
56).
Tenuto
conto
degli
elementi
di
cui
dispone
e
della
sua
prassi
in
materia,
essa
ritiene
ragionevole
accordare
al
ricorrente
a
questo
titolo
la
somma
di
4.000
EUR.
La
Corte
ritiene
eccessivo
anche
l'importo
richiesto
per
le
spese
relative
al
procedimento
dinanzi
ad
essa
(63.861,93
EUR)
e
decide
di
accordare
5.000
EUR
a
questo
titolo.
L'importo
totale
dovuto
al
ricorrente
per
le
spese
ammonta
pertanto
a
9.000
EUR.
Interessi
moratori
La
Corte
ritiene
opportuno
basare
il
tasso
degli
interessi
moratori
sul
tasso
di
interesse
delle
operazioni
di
rifinanziamento
marginale
della
Banca
centrale
europea
maggiorato
di
tre
punti
percentuali.
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