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II.
Corte
costituzionale,
sentenza
del
16
–
30
dicembre
1997,
n.
450
(Presidente
Renato
Granata,
Redattore
Giuliano
Vassalli)
L'imputato
il
cui
difensore
non
si
presenti
all'udienza
senza
che
si
sia
verificata
alcuna
delle
quattro
ipotesi
tassativamente
contemplate
nell'art.
108
c.p.p.
non
può
considerarsi
automaticamente
privo
di
difensore.
L'avvocato
che
interviene
come
sostituto
del
difensore
(di
fiducia
come
d'ufficio)
da
questo
nominato
(ex
art.
102
c.p.p.)
o
immediatamente
designato
dal
magistrato
appena
verificatasi
l'assenza
del
difensore
(art.
97,
comma
4
c.p.p.)
è
investito
del
compito
di
rappresentare
colui
che
è
e
resta
il
difensore
dell'imputato.
Anche
l'assenza
del
difensore
da
una
determinata
udienza
può
rientrare
nel
quadro
di
una
"strategia
difensiva",
in
ipotesi
concordata
con
l'imputato
o
a
questo
comunicata.
La
Corte
costituzionale
(Omissis)
ha
pronunciato
la
seguente
sentenza
nel
giudizio
di
legittimità
costituzionale
dell'art.
108
del
codice
di
procedura
penale
promosso
con
ordinanza
emessa
il
5
dicembre
1996
dal
Pretore
di
Napoli,
sezione
distaccata
di
Marano,
nel
procedimento
penale
a
carico
di
Bortone
Mario
ed
altro,
iscritta
al
n.
143
del
registro
ordinanze
1997
e
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
n.
14,
prima
serie
speciale,
dell'anno
1997.
Visto
l'atto
di
intervento
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri;
udito
nella
camera
di
consiglio
del
1°
ottobre
1997
il
Giudice
relatore
Giuliano
Vassalli.
Ritenuto
in
fatto
1.
-‐
Con
atto
notificato
il
14
aprile
1994
Bortone
Mario
e
Gallo
Guglielmo
venivano
citati
a
giudizio
del
Pretore
di
Napoli,
sezione
distaccata
di
Marano,
per
rispondere
del
reato
di
cui
agli
articoli
113,
589
e
40
cod.
pen.
(cooperazione
nel
delitto
di
omicidio
colposo)
per
aver
provocato
in
concorso
tra
loro,
rispettivamente
il
primo
nella
qualità
di
capo
cantiere
ed
il
secondo
nella
qualità
di
direttore
di
cantiere,
la
morte
di
Ferrara
Luigi,
avvenuta
il
29
giugno
1992.
Dopo
numerosi
rinvii
delle
udienze
dovuti
a
cause
varie,
all'udienza
del
5
dicembre
1996
i
due
difensori
del
secondo
imputato,
dopo
che
un'istanza
di
rinvio
presentata
da
uno
di
essi
era
stata
disattesa
perché
intempestiva,
non
erano
comparsi
e
ciò
aveva
reso
necessario
per
il
Pretore
nominare
per
l'imputato
predetto
altro
difensore
come
sostituto
a'
sensi
dell'art.
97,
comma
4,
del
codice
di
procedura
penale.
Il
difensore
d'ufficio,
nominato
come
sostituto
dei
difensori
di
fiducia
non
comparsi,
ebbe
a
formulare,
prima
dell'apertura
del
dibattimento,
richiesta
di
assegnazione
di
un
termine
per
la
difesa
a'
sensi
dell'art.
108
cod.
proc.
pen.
Il
P.M.
non
si
oppose,
ma
i
difensori
della
parte
civile
costituita
e
delle
parti
offese
ebbero
a
eccepire
l'inammissibilità
di
detta
richiesta
in
quanto
fatta
in
mancanza
dei
presupposti
di
legge,
e
precisamente
al
di
fuori
dei
casi
di
rinuncia,
revoca,
incompatibilità
e
abbandono,
rilevando
che
queste
erano
ipotesi
tassative,
non
estensibili
al
difensore
nominato
d'ufficio
nel
caso
di
mancata
comparizione
del
difensore
(o
dei
difensori)
di
fiducia.
Il
Pretore,
preso
atto
dei
dubbi
di
costituzionalità
sollevati
sull'art.
108
dal
difensore
del
primo
imputato,
e
dopo
aver
posto
l'accento
sulla
tassatività
delle
ipotesi
in
detto
articolo
previste,
così
da
non
rendersi
possibile
risolvere
la
questione
in
via
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