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un'irragionevole
discriminazione
della
suddetta
ipotesi
rispetto
ad
altre
situazioni
analoghe
contemplate
nell'art.
108
(quali
ad
esempio
-‐
dice
sempre
il
rimettente
-‐
la
rinuncia
del
difensore
di
fiducia)
e
in
quanto
discrimina
la
situazione
del
sostituto
designato
ex
art.
97,
comma
4,
in
caso
di
mancata
comparizione
del
difensore
di
fiducia
da
quella
che
viceversa
è
fatta
al
difensore
d'ufficio
dell'imputato
sottoposto
al
giudizio
direttissimo,
il
quale
ha
diritto,
ove
ne
faccia
richiesta,
ad
un
congruo
termine
per
la
difesa
secondo
le
previsioni
degli
articoli
451,
comma
6,
e
566,
comma
7,
del
codice
di
procedura
penale.
La
disposizione
denunciata
sarebbe
inoltre
in
contrasto,
sempre
per
effetto
della
rilevata
lacuna
normativa,
con
l'art.
24,
secondo
comma,
Cost.,
perché,
oltre
a
relegare
in
posizione
secondaria
la
difesa
di
ufficio
intervenuta
per
l'assenza
del
difensore
di
fiducia,
finirebbe
per
violare
il
diritto
dell'imputato
ad
avere
una
difesa
effettiva
e
non
meramente
simbolica.
2.
-‐
La
questione
non
è
fondata.
3.
-‐
Va
presa
anzitutto
in
esame
la
tesi
dell'Avvocatura
generale
dello
Stato,
che,
disattendendo
l'interpretazione
posta
alla
base
dell'ordinanza
del
giudice
rimettente,
sostiene
che
sia
possibile
considerare
la
semplice
assenza
del
difensore
di
fiducia
tra
i
presupposti
del
diritto
del
difensore
designato
d'ufficio
ad
un
termine
per
la
difesa,
e
ciò
in
forza
di
una
"interpretazione
analogica"
dell'art.
108.
Per
valutare
questa
tesi
va
preso
in
esame
il
sistema
risultante
in
materia
di
termini
per
la
difesa
dal
complesso
di
disposizioni
che
si
intrecciano
a
costituire
la
disciplina
contenuta
nel
codice
di
procedura
penale.
Vengono
anzitutto
in
considerazione
gli
articoli
97,
comma
4,
e
102
del
codice
di
procedura
penale.
Collocato
sotto
la
rubrica
"Difensore
d'ufficio",
comune
a
tutte
le
previsioni
dell'art.
97,
il
comma
4
di
detto
articolo
si
occupa
della
figura
del
sostituto
d'ufficio,
che
è
un
difensore
d'ufficio
particolare,
previsto
per
i
casi
in
cui
il
difensore
vero
e
proprio,
di
fiducia
o
d'ufficio
nominato
ai
sensi
dei
precedenti
commi
2
e
3
dell'articolo,
non
è
stato
reperito,
non
è
comparso
o
ha
abbandonato
la
difesa.
A
detto
sostituto,
designato
dal
giudice
o
dal
pubblico
ministero
tra
quelli
immediatamente
reperibili,
si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
102.
Tale
articolo
si
riferisce
alla
figura
del
sostituto
del
difensore
di
fiducia
(o
anche
del
difensore
d'ufficio),
designato
dal
difensore
per
il
caso
di
impedimento
e
per
tutta
la
durata
di
questo.
Le
due
figure
del
sostituto
d'ufficio
ex
art.
97,
comma
quarto
(non
importa
se
sostituto
del
difensore
d'ufficio
o
sostituto
del
difensore
di
fiducia
che
non
abbia
provveduto
alla
designazione
di
un
sostituto)
e
del
sostituto
designato
dal
difensore
di
fiducia
(o
d'ufficio)
sono
dunque
due
figure
parallele,
per
le
quali
il
codice
ha
inteso
dettare
una
identica
disciplina.
Comune
ad
entrambe
è
infatti
la
particolare
posizione
di
sostituto,
non
nominato
o
designato
né
all'inizio
del
procedimento
né
in
altro
momento
precedente
gli
eventi
della
mancata
comparizione,
della
non
reperibilità
e
dell'abbandono.
Altra
disposizione
di
rilievo
nella
materia
è
l'art.
486,
comma
5,
riferibile
al
solo
dibattimento,
nel
quale
è
contemplata
una
sottofattispecie
dell'assenza
del
difensore,
e
cioè
quella
assenza
che
è
dovuta
ad
assoluta
impossibilità
di
comparire
per
legittimo
impedimento
purché
prontamente
comunicato.
Nel
dibattimento
nel
quale
è
stata
sollevata
la
presente
questione
la
disposizione
suddetta
non
sarebbe
stata
invocabile
perché
l'imputato
aveva
due
difensori,
nessuno
dei
quali
era
comparso
all'udienza.
Infine
viene
in
considerazione
l'art.
108,
che
è
la
disposizione
in
relazione
alla
quale
è
stata
sollevata
la
questione
di
legittimità
costituzionale.
Dispone
tale
articolo,
intitolato
"Termine
per
la
difesa",
che
nei
casi
di
rinuncia,
di
revoca,
di
incompatibilità
e
nel
caso
di
abbandono,
al
nuovo
difensore
dell'imputato
o
a
quello
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