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interpretativa,
ha
sollevato
questione
di
legittimità
costituzionale
dell'articolo
stesso,
nella
parte
in
cui
non
prevede
la
possibilità
per
il
difensore
designato
a'
sensi
dell'art.
97,
comma
4,
nel
caso
di
assenza
del
difensore
di
fiducia
di
richiedere
un
termine
per
la
difesa.
Secondo
il
giudice
rimettente
la
mancata
ricomprensione
dell'assenza
del
difensore
di
fiducia
tra
i
presupposti
per
la
concessione
del
termine
per
la
difesa
si
pone
in
evidente
contrasto
con
l'art.
3
Cost.
in
quanto
si
traduce
in
una
irragionevole
discriminazione
della
suddetta
ipotesi
rispetto
ad
altre
situazioni
"analoghe,
anche
se
non
giuridicamente
assimilabili
tra
loro",
quali
la
rinuncia
da
parte
del
difensore
di
fiducia
che
abilita
a
richiedere
il
termine
per
la
difesa
pure
essendo
questa
posizione
in
nulla
differente
dalla
condizione
processuale
del
difensore
designato
a
causa
della
assenza
del
difensore
di
fiducia.
Altro
motivo
di
contrasto
con
il
principio
di
eguaglianza
sarebbe,
secondo
il
rimettente,
quello
derivante
dal
confronto
della
denunciata
situazione
con
quella
del
difensore
d'ufficio
dell'imputato
sottoposto
al
giudizio
direttissimo,
che
può
giovarsi
della
facoltà
a
quest'ultimo
riconosciuta
dagli
articoli
451,
comma
6,
e
566,
comma
7,
cod.
proc.
pen.
La
disposizione
impugnata
sarebbe
altresì
in
contrasto
con
l'art.
24,
secondo
comma,
Cost.,
perché
la
denunciata
lacuna
legislativa,
oltre
a
relegare
in
una
posizione
secondaria
la
difesa
di
ufficio
intervenuta
per
l'assenza
dell'avvocato
di
fiducia,
finirebbe
per
violare
il
diritto
dell'imputato
ad
avere
una
difesa
effettiva
e
non
meramente
simbolica.
2.
-‐
Nel
giudizio
davanti
alla
Corte
è
intervenuto
il
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
rappresentato
e
difeso
dall'Avvocatura
generale
dello
Stato,
chiedendo
una
dichiarazione
di
infondatezza
della
questione.
A
tale
conclusione
l'Avvocatura
dello
Stato
perviene
non
concordando
con
l'interpretazione
dell'art.
108
cod.
proc.
pen.
data
dal
giudice
a
quo.
Ed
infatti,
se
appare
difficile
un'interpretazione
estensiva
della
norma
impugnata,
che
faccia
leva
sul
dato
testuale
dell'
"abbandono",
in
modo
da
comprendere
in
esso
le
ipotesi
di
semplice
assenza,
nulla
osta
ad
una
interpretazione
analogica,
che
ricomprenda
tra
i
presupposti
per
l'applicabilità
dell'art.
108
anche
la
mancata
comparizione
del
difensore
di
fiducia
ed
eviti
così
"attenuazione
del
diritto
di
difesa"
e
"sperequazione
nel
trattamento
di
ipotesi
simili".
Considerato
in
diritto
1.
-‐
In
un
procedimento
per
cooperazione
in
omicidio
colposo,
che
vedeva
non
comparsi
all'udienza
dibattimentale
i
due
difensori
di
uno
dei
due
imputati
e
nel
quale
pertanto
era
stato
necessario
provvedere
alla
designazione
come
sostituto
di
un
difensore
d'ufficio,
a'
sensi
dell'art.
97,
comma
4,
del
codice
di
procedura
penale,
il
Pretore
di
Napoli,
sezione
distaccata
di
Marano,
dopo
che
il
sostituto
designato
aveva
chiesto
un
termine
per
la
difesa
a'
sensi
dell'art.
108
stesso
codice
e
dopo
che
il
difensore
di
fiducia
dell'altro
imputato,
nell'appoggiare
la
richiesta,
aveva
formulato
dubbi
di
costituzionalità
dell'articolo
stesso,
ha
sollevato
questione
di
legittimità
costituzionale
del
citato
articolo
in
quanto
non
comprende
tra
i
presupposti
per
la
concessione
di
un
termine
per
la
difesa
al
difensore
designato
che
ne
faccia
richiesta
anche
la
semplice
assenza
dall'udienza
del
difensore
di
fiducia.
Premette
il
giudice
rimettente
di
non
ritenere
possibile
una
interpretazione
dell'art.
108,
che
comprenda
anche
l'ipotesi
della
mancata
comparizione
del
difensore
di
fiducia
all'udienza,
dovendosi
ritenere
tassativa
la
elencazione
delle
ipotesi
formulate
nel
suddetto
articolo:
rinuncia,
revoca,
incompatibilità
ed
abbandono
della
difesa.
E
sulla
base
di
questa
interpretazione
denuncia
la
lacuna
come
costituzionalmente
illegittima
perché
la
mancata
ricomprensione
nell'art.
108
dell'ipotesi
dell'assenza
si
pone
in
contrasto
con
l'art.
3
Cost.
sotto
un
duplice
profilo:
in
quanto
si
traduce
in
48