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PER
QUESTI
MOTIVI,
LA
CORTE,
ALL'UNANIMITÀ,
Dichiara
il
resto
del
ricorso
ammissibile;
Dichiara
che
vi
è
stata
violazione
dell'articolo
6
della
Convenzione;
Dichiara
che
non
è
opportuno
esaminare
il
motivo
di
ricorso
relativo
all'articolo
2
del
Protocollo
n.
7
;
Dichiara
che
la
constatazione
di
violazione
della
Convenzione
costituisce
di
per
sé
un'equa
soddisfazione
sufficiente
per
il
danno
morale;
Dichiara
che
lo
Stato
convenuto
deve
versare
al
ricorrente,
entro
tre
mesi
a
decorrere
dalla
data
in
cui
la
sentenza
sarà
divenuta
definitiva
conformemente
all'articolo
44
§
2
della
Convenzione,
9.000
EUR
(novemila
euro)
per
le
spese,
più
l'importo
eventualmente
dovuto
a
titolo
di
imposta
;
che
a
decorrere
dallo
scadere
del
termine
suddetto
e
fino
al
versamento,
tale
somma
dovrà
essere
maggiorata
di
un
interesse
semplice
ad
un
tasso
equivalente
a
quello
delle
operazioni
di
rifinanziamento
marginale
della
Banca
centrale
europea
applicabile
durante
tale
periodo,
aumentato
di
tre
punti
percentuali
;
Rigetta
la
domanda
di
equa
soddisfazione
per
il
resto.
Fatto
in
francese,
poi
comunicato
per
iscritto
il
27
aprile
2006
in
applicazione
dell'articolo
77
§§
2
e
3
del
regolamento.
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