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voluta
dal
MoVimento
5
Stelle,
che
ha
presentato
la
propria
proposta
dopo
pochi
mesi
dall'insediamento
di
questa
legislatura.
Tale
notevole
lasso
temporale
tra
separazione
e
divorzio
è
un
altro
tema
che
ci
separa
drammaticamente
dagli
altri
Paesi
europei.
Ricordiamo
che
la
coesistenza
nello
stesso
ordinamento
dell'istituto
della
separazione,
quale
presupposto
per
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
il
cosiddetto
divorzio,
costituisce
un'eccezione
presente
in
area
europea
solo
in
Italia,
in
Irlanda
del
Nord
e
a
Malta.
La
gran
parte
degli
Stati
esteri
non
prevede
questa
duplicità,
ma
prevede
solamente
un
unico
procedimento
per
ottenere
il
divorzio
più
o
meno
rapido.
In
Finlandia,
in
Svezia
ed
in
Austria
il
dualismo
separazione-‐divorzio
non
esiste
affatto.
In
altri
Stati,
quali
Francia,
Germania
e
Spagna,
la
separazione,
pur
sopravvivendo
quale
istituto
giuridico,
non
costituisce
condizione
essenziale
per
richiedere
lo
scioglimento
definitivo
del
vincolo
matrimoniale.
Per
poter
richiedere
ed
ottenere
il
divorzio,
sostanzialmente,
è
sufficiente
una
separazione
di
fatto
protratta
per
un
breve
periodo
di
tempo.
La
necessità
di
una
rivisitazione
complessiva
dell'istituto
del
divorzio
in
Italia,
reso
farraginoso
soprattutto
dalle
sue
preclusioni
temporali
e
dai
suoi
vincoli
procedurali,
in
primis
l'avvenuta
dichiarazione
della
separazione,
è
manifestata
inequivocabilmente
dal
gran
numero
di
coniugi
italiani
che
sempre
più
spesso
si
recano
all'estero
per
ottenere
in
tempi
brevi
lo
scioglimento
del
matrimonio,
applicando
la
normativa
più
favorevole
di
alcuni
Stati
dell'Unione
europea.
Tale
fenomeno
di
forum
shopping
o
viaggio
della
speranza
per
un
divorzio
breve
viene
legittimato
in
forza
della
facoltà
garantita
dal
regolamento
(CE)
n. 44/2001,
in
applicazione
del
quale
si
assiste
ad
un
flusso
di
coniugi
che
intendono
dividere
il
proprio
cammino
di
vita
scegliendo
di
recarsi
all'estero,
in
Spagna
appunto,
in
Bulgaria
o
in
Romania,
per
ottenere,
in
un
massimo
di
sei
mesi,
un
più
rapido
e
meno
traumatico
scioglimento
del
matrimonio.
In
alcuni
altri
ordinamenti,
quali
ad
esempio
la
Francia,
il
Portogallo,
la
Svezia
o
addirittura
in
Brasile,
in
caso
di
divorzio
consensuale,
in
assenza
di
figli
minori,
si
ottiene
lo
scioglimento
del
vincolo
coniugale
senza
nemmeno
la
presenza
del
giudice.
La
proposta
oggi
in
esame
costituisce,
quindi,
una
legge
attesa
e
fornisce
un
idoneo
adeguamento
all'attuale
realtà
sociale
italiana,
avvicinandoci
al
contempo
al
contesto
divorzile
del
panorama
europeo.
La
norma
ha
sicuramente
il
pregio
di
aprire
il
nostro
Paese
ad
una
riforma
necessaria.
Il
MoVimento
5
Stelle,
quindi,
sottolinea
il
buon
senso
del
progetto:
va
bene
la
proposta
così
come
risulta
dal
testo
base
licenziato
dalla
Commissione,
e
per
questo
noi
del
MoVimento
5
Stelle
non
presenteremo
proposte
emendative
in
Aula.
Tale
proposta
incide
solo
sui
tempi
della
separazione,
abbreviandoli,
senza
modificare
in
alcun
modo
la
competenza
del
giudice,
che
rimane
invariata.
Nel
corso
dell'iter
legislativo
della
proposta,
in
Commissione
è
stata
raggiunta
un'ampia
intesa
per
la
formulazione
del
testo
base,
che
è
stata
sorretta
per
la
sua
approvazione
da
una
maggioranza
trasversale.
Le
parti
politiche
si
sono
calate
nel
merito
della
modifica
legislativa,
che
ha
beneficiato
del
buonsenso
e
lungimiranza
delle
proposte
del
MoVimento
5
Stelle,
pressoché
accolte
in
toto.
Il
testo
base
vede,
pertanto,
il
MoVimento
5
Stelle
nel
ruolo
di
protagonista
dei
lavori
della
Commissione
giustizia.
All'esito
del
lavoro
svolto
in
Commissione,
pertanto,
il
risultato
è
stato
soddisfacente.
Questo
è
un
testo
che
contempera
tutte
le
esigenze.
Vengono
ridotti
i
termini
per
chiedere
il
divorzio
da
tre
anni
a
dodici
mesi,
in
caso
di
disaccordo
delle
parti,
e
a
sei
mesi
in
caso
di
consenso
di
entrambi
i
coniugi.
Il
termine
di
sei
mesi
dal
deposito
del
ricorso,
per
la
separazione
consensuale,
per
proporre
la
domanda
di
scioglimento
e
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
è
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