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andato
affermando
il
«turismo
da
divorzio».
A
quarant'anni
dal
referendum
che,
come
già
precedentemente
rilevato,
nel
1974
confermò
a
pieni
voti
la
citata
legge
Fortuna-‐ Baslini,
si
è
giunti
finalmente
all'approvazione
di
un
testo,
un
passo
avanti
di
civiltà
giuridica
e
sociale,
che
anticipa
il
momento
della
possibile
proposizione
della
domanda
di
divorzio,
nonché
il
momento
dell'effettivo
scioglimento
della
comunione
dei
beni
tra
i
coniugi.
Nello
specifico,
il
provvedimento,
per
quanto
riguarda
le
separazioni
giudiziali:
conferma
la
riduzione
da
tre
anni
a
dodici
mesi
della
durata
minima
del
periodo
di
separazione
ininterrotta
dei
coniugi
che
legittima
la
domanda
di
divorzio;
fa
decorrere
tale
termine,
come
attualmente
previsto,
dalla
comparsa
dei
coniugi
davanti
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale.
In
riferimento
alle
separazioni
consensuali:
riduce
a
sei
mesi
la
durata
del
periodo
di
separazione
ininterrotta
dei
coniugi
che
permette
la
proposizione
della
domanda
di
divorzio;
riferisce
il
termine
più
breve
anche
alle
separazioni
che,
inizialmente
contenziose,
si
trasformano
in
consensuali;
fa
decorrere
tale
termine,
infine,
dalla
comparsa
dei
coniugi
davanti
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale.
Inoltre,
viene
anticipato
lo
scioglimento
della
comunione
legale
al
momento
in
cui
il
presidente
del
tribunale,
in
sede
di
udienza
di
comparizione,
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati
(nella
separazione
giudiziale)
e
alla
data
di
sottoscrizione
del
relativo
verbale
di
separazione,
purché
omologato
(nella
separazione
consensuale).
Ricordo
che,
di
recente,
sono
state
adottate
alcune
misure
acceleratorie
proprio
con
riguardo
al
procedimento
in
materia
di
divorzio
e
di
separazione
(negoziazione
assistita
e
accordi
di
separazione
e
divorzio
davanti
al
sindaco),
introdotte
dal
decreto-‐ legge
n. 132
del
2014,
recante
misure
urgenti
di
degiurisdizionalizzazione
ed
altri
interventi
per
la
definizione
dell'arretrato
in
materia
di
processo
civile.
Sarebbe
opportuno,
altresì,
considerare
l'influenza
di
due
importanti
riforme
che
il
legislatore
ha
varato
negli
ultimi
anni
e
che
valgono
a
mutare
il
contesto
del
diritto
di
famiglia
nel
quale
si
pongono
la
disciplina
della
separazione
e
del
divorzio:
da
una
parte,
la
legge
n. 54
del
2006
sull'affido
condiviso,
che
ha
messo
in
discussione
il
doppio
binario
tra
la
disciplina
della
separazione
e
la
disciplina
del
divorzio,
dettandone
una
identica
circa
la
sorte
dei
figli
nella
crisi
familiare;
dall'altra,
la
legge
n. 219
del
2012
e
il
successivo
decreto
legislativo
n. 154
del
2013,
che
recano
una
storica
riforma
della
filiazione,
attraverso
la
parificazione
a
tutti
gli
effetti
della
condizione
dei
figli
nati
dentro
e
fuori
il
matrimonio.
Trattano
in
via
unitaria
la
crisi
della
coppia.
Vado
a
concludere,
Presidente.
Nell'ottica
di
un
contesto
di
semplificazione
e
sburocratizzazione,
Scelta
Civica
per
l'Italia,
nel
cogliere
con
estremo
favore
questa
occasione
imperdibile,
dichiara
il
proprio
voto
favorevole
sul
provvedimento
in
esame.
Un
modo
per
dare
una
risposta
su
misura
alle
crisi
e
ai
tanti
e
diversi
casi
umani
e
personali
che
necessitano
di
strumenti
vari,
finalizzati
a
favorire
il
loro
controllo
e
la
loro
gestione
(Applausi
dei
deputati
del
gruppo
Scelta
Civica
per
l'Italia).
DORINA
BIANCHI.
Grazie,
Presidente.
Oggi
si
conclude
un
iter
necessario,
ma
anche
pieno
di
questioni
delicate,
che
hanno
imposto
una
seria
e
approfondita
riflessione
e
discussione.
I
temi
eticamente
sensibili
sottesi
al
provvedimento
che
stiamo
votando
riguardano
il
nostro
Stato,
ma,
soprattutto,
la
visione
della
famiglia
e
della
libertà
di
ogni
cittadino
a
poter
autodeterminarsi,
con
responsabilità,
nelle
scelte
fondamentali.
A
questo
riguardo,
vorrei
porre
in
evidenza
alcuni
temi
e
questioni
per
evitare
fraintendimenti
e
cattive
interpretazioni.
In
primo
luogo,
la
scelta
di
introdurre
il
cosiddetto
divorzio
breve
non
prescinde
dal
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