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fortunatamente
in
via
di
dissoluzione,
siamo
qui
ad
esaminare
in
terza
e
definitiva
lettura
un
testo
unificato
che
prevede,
attraverso
un
intervento
mediatorio,
sul
quale
si
sono
spesi
in
molti,
di
ridurre
la
durata
del
periodo
di
separazione
ininterrotta
dei
coniugi
che
legittima
la
domanda
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
ormai
noto
come
«divorzio
breve».
Questa
normativa
s'inserisce
in
un
quadro
statistico
che
è
profondamente
cambiato
nel
panorama
nazionale
e
in
un
contesto
europeo
in
cui
il
notevole
lasso
temporale
previsto
tra
separazione
e
divorzio
ci
divide
dagli
altri
Paesi.
Infatti,
in
Paesi
come
Finlandia,
Svezia
e
Austria,
il
dualismo
separazione-‐divorzio
è
inesistente;
in
altri,
quali
Francia,
Germania
e
Spagna,
la
separazione
non
costituisce
condizione
essenziale
per
richiedere
lo
scioglimento
definitivo
del
vincolo
matrimoniale.
In
questi
Stati,
infatti,
per
poter
ottenere
il
divorzio
è
sufficiente
una
separazione
di
fatto
protratta
per
un
periodo
breve
di
tempo.
La
necessità
di
un
riesame
dell'istituto
del
divorzio
in
Italia,
si
è
manifestata
in
particolar
modo
dal
gran
numero
di
coniugi
italiani
che
sempre
più
spesso
hanno
fatto
ricorso
al
cosiddetto
«turismo
divorzile»,
recandosi
all'estero
per
ottenere
in
tempi
brevi
lo
scioglimento
del
matrimonio,
applicando
la
normativa
più
favorevole
di
alcuni
Stati
dell'Unione
europea.
Va,
inoltre,
ricordato
che
il
cosiddetto
fenomeno
del
forum
shopping
o
viaggio
della
speranza
al
fine
di
ottenere
in
un
massimo
di
sei
mesi,
un
più
rapido
e
meno
drammatico
scioglimento
del
matrimonio,
è
a
tutti
gli
effetti
legittimo.
È
stato,
dunque,
necessario
offrire
risposte
alle
numerose
esigenze
di
chi
chiede
da
anni
di
poter
rendere
l'istituto
del
divorzio
meno
farraginoso
e
che
soprattutto
ci
permetta
di
avvicinare
il
nostro
ordinamento
al
contesto
divorzile
del
panorama
europeo.
Il
testo
unificato
che
siamo
chiamati
ad
esaminare
in
quest'Aula
sancisce
la
possibilità
di
poter
ridurre
a
dodici
mesi
la
durata
di
separazione
ininterrotta
dei
coniugi
e
di
ridurre
a
sei
mesi
il
periodo
di
separazione
che
permette
la
proposizione
della
domanda
di
divorzio
nel
caso
in
cui
la
separazione
sia
consensuale.
Sull'elaborazione
del
presente
testo
ha
influito
non
poco
anche
la
constatazione
che
negli
ultimi
dieci,
quindici
anni
vi
è
stato
un
aggravamento
molto
consistente
dei
tempi
giudiziari
per
il
conseguimento
della
pronuncia
di
divorzio.
Oggi
la
media
nazionale
è
di
508
giorni,
che
si
aggiungono
ai
tre
anni
previsti
dal
quadro
normativo.
Tale
normativa,
inoltre,
si
inserisce
in
quadro
sociale
che
dal
1970
ad
oggi
è
notevolmente
cambiato
e
che,
senza
dare
giudizi
di
merito,
non
possiamo
non
tenere
in
considerazione.
Obiettivamente,
il
provvedimento
che
ci
accingiamo
a
modificare
appariva
disconnesso
e
lontano
dalle
esigenze
di
tutte
quelle
coppie
che
decidono
di
non
continuare
un
percorso
di
vita
insieme.
Quello
che,
allora,
fu
voluto
dal
legislatore
come
un
doppio
percorso
e
i
tempi
lunghi
come
deterrente
allo
scioglimento
del
vincolo,
oggi
appare
un
inopportuno
ostacolo
anche
alla
formalizzazione
delle
scelte
di
vita
che
nel
frattempo
sono
maturate.
Chi
si
rivolge
al
tribunale
ha,
infatti,
già
maturato...
LUCA
D'ALESSANDRO.
Grazie.
Dicevo
che
chi
si
rivolge
al
tribunale
ha,
infatti,
già
maturato
una
scelta
con
convinzione,
di
cui
non
si
può
che
prendere
atto.
È,
quindi,
un
esame
di
realtà
che
ci
impone
di
cambiare
la
normativa
vigente.
L'obiettivo
principale,
infatti,
deve
essere
quello
di
dover
ridurre
le
ferite
della
separazione,
che
rappresenta
il
momento
più
critico
di
tutta
la
situazione.
I
tempi
lunghi
dello
scioglimento
del
matrimonio
alimentano
il
conflitto
più
che
la
riscoperta
della
solidarietà,
e
sono,
nella
maggior
parte
dei
casi,
un
carico
psicologico
di
dolore
e
sofferenza,
sia
per
i
coniugi,
che
per
i
figli.
Non
è,
dunque,
tenendo
lunghi
i
tempi
della
separazione
che
si
favorisce
il
possibile
ripensamento
e
riavvicinamento,
né
si
offrono
tutele
e
speranze
ai
figli.
Tentare
di
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