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53.
Per
la
Corte,
è
difficile
conciliare
quest’ultima
affermazione
del
Governo
con
l’asserita
effettività
della
procedura
di
reclamo
dinanzi
al
magistrato
di
sorveglianza.
Essa
osserva
che,
anche
ammesso
che
esista
una
via
di
ricorso
riguardante
l’esecuzione
delle
ordinanze
dei
magistrati
di
sorveglianza,
il
che
non
è
stato
affatto
dimostrato
dal
Governo,
non
si
può
pretendere
che
un
detenuto
che
ha
ottenuto
una
decisione
favorevole
proponga
ripetutamente
ricorsi
al
fine
di
ottenere
il
riconoscimento
dei
suoi
diritti
fondamentali
a
livello
dell’amministrazione
penitenziaria.
54.
Del
resto,
la
Corte
ha
già
osservato
che
il
malfunzionamento
dei
rimedi
«preventivi»
in
situazioni
di
sovraffollamento
carcerario
dipende
ampiamente
dalla
natura
strutturale
del
fenomeno
(Ananyev
e
altri
c.
Russia,
sopra
citata,
§
111).
Ora,
dai
fascicoli
dei
presenti
ricorsi,
nonché
dai
rapporti
sulla
situazione
del
sistema
penitenziario
italiano,
non
rimessa
in
discussione
dal
Governo
davanti
alla
Corte,
emerge
che
gli
istituti
penitenziari
di
Busto
Arsizio
e
di
Piacenza
sono
abbondantemente
sovraffollati,
così
come
un
gran
numero
di
carceri
italiane,
al
punto
che
il
sovraffollamento
carcerario
in
Italia
ha
assunto
le
dimensioni
di
un
fenomeno
strutturale
e
non
riguarda
esclusivamente
il
caso
particolare
dei
ricorrenti
(si
vedano,
in
particolare,
Mamedova
c.
Russia,
n.
7064/05,
§
56,
1°
giugno
2006;
Norbert
Sikorski
c.
Polonia,
sopra
citata,
§
121).
Pertanto,
è
facile
immaginare
che
le
autorità
penitenziarie
italiane
non
siano
in
grado
di
eseguire
le
decisioni
dei
magistrati
di
sorveglianza
e
di
garantire
ai
detenuti
condizioni
detentive
conformi
alla
Convenzione.
55.
Alla
luce
di
queste
circostanze,
la
Corte
ritiene
che
non
sia
stato
dimostrato
che
la
via
di
ricorso
indicata
dal
Governo,
tenuto
conto
in
particolare
della
situazione
attuale
del
sistema
penitenziario,
sia
effettiva
nella
pratica,
vale
a
dire
che
possa
impedire
il
protrarsi
della
violazione
denunciata
e
assicurare
ai
ricorrenti
un
miglioramento
delle
loro
condizioni
materiali
di
detenzione.
Questi
non
erano
quindi
tenuti
ad
esaurirla
prima
di
adire
la
Corte.
56.
Pertanto,
la
Corte
ritiene
che
sia
opportuno
rigettare
anche
l’eccezione
di
mancato
esaurimento
sollevata
dal
Governo.
Essa
constata
che
i
ricorsi
non
sono
manifestamente
infondati
ai
sensi
dell’articolo
35
§
3
a)
della
Convenzione.
Rilevando
peraltro
che
essi
non
incorrono
in
altri
motivi
d’irricevibilità,
li
dichiara
ricevibili.
B.
Sul
merito
1.
Argomenti
delle
parti
57.
I
ricorrenti
lamentano
la
mancanza
di
spazio
vitale
nelle
rispettive
celle.
Avendo
tutti
diviso
celle
di
9
mq
con
altre
due
persone,
essi
avrebbero
avuto
a
disposizione
uno
spazio
personale
di
3
mq.
Tale
spazio,
di
per
sé
insufficiente,
era
peraltro
ulteriormente
ridotto
dalla
presenza
di
mobilio
nelle
celle.
58.
Inoltre,
i
ricorrenti
denunciano
l’esistenza
di
gravi
problemi
di
distribuzione
di
acqua
calda
negli
istituti
penitenziari
di
Busto
Arsizio
e
di
Piacenza.
A
loro
dire,
per
molto
tempo
la
mancanza
di
acqua
calda
ha
limitato
a
tre
volte
a
settimana
l’accesso
alla
doccia.
Infine,
i
ricorrenti
detenuti
a
Piacenza
lamentano
l’apposizione
alle
finestre
delle
celle
di
pesanti
sbarre
metalliche
che
impediscono
all’aria
e
alla
luce
del
giorno
di
entrare
nei
locali.
59.
Il
Governo
si
oppone
agli
argomenti
dei
ricorrenti,
sostenendo
genericamente
che
le
condizioni
detentive
denunciate
dagli
interessati
non
raggiungono
in
nessun
caso
la
soglia
minima
di
gravità
richiesta
dall’articolo
3
della
Convenzione.
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