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60.
Quanto
all’istituto
penitenziario
di
Busto
Arsizio,
stando
al
Governo
la
situazione
è
sotto
il
controllo
delle
autorità;
infatti,
il
sovraffollamento
in
quell’istituto
non
ha
raggiunto
una
soglia
preoccupante.
Il
Governo
fa
sapere
che,
alla
data
dell’8
febbraio
2011,
l’istituto,
progettato
per
ospitare
297
persone,
accoglieva
439
detenuti.
Il
Governo
ammette
che
nelle
celle
è
stato
aggiunto
un
terzo
letto
a
causa
della
situazione
di
sovraffollamento
nell’istituto.
Tuttavia,
il
fatto
di
dividere
una
cella
di
9
mq
con
altre
due
persone
non
costituirebbe
un
trattamento
inumano
o
degradante.
Peraltro,
il
Governo
si
limita
a
sostenere
che
il
problema
denunciato
dai
ricorrenti
della
mancanza
di
acqua
calda
nell’istituto
è
al
momento
risolto
grazie
all’installazione
di
un
nuovo
sistema
di
distribuzione
idrica.
61.
Per
quanto
concerne
le
condizioni
detentive
nel
carcere
di
Piacenza,
il
Governo
sostiene
che
la
capienza
massima
dell’istituto
è
di
346
persone.
Ora,
a
suo
avviso,
esso
ospitava
412
persone
l’11
marzo
2011.
Il
Governo
ne
conclude
che
il
sovraffollamento
in
quell’istituto,
benché
reale,
non
raggiunge
dimensioni
preoccupanti.
62.
Secondo
il
Governo,
le
celle
del
carcere
di
Piacenza
hanno
una
superficie
di
11
mq,
contrariamente
alle
affermazioni
dei
ricorrenti,
e
in
genere
sono
occupate
da
due
persone.
Tuttavia,
esso
ammette
che
in
alcune
celle
del
carcere
è
stato
posto
un
terzo
detenuto
per
periodi
limitati
e
per
far
fronte
alla
crescita
della
popolazione
carceraria.
63.
Stando
al
Governo,
i
ricorrenti
non
hanno
né
provato
di
avere
avuto
a
disposizione
uno
spazio
personale
inferiore
a
3
mq,
né
precisato
la
durata
del
loro
mantenimento
nelle
condizioni
denunciate
davanti
alla
Corte.
Pertanto,
le
loro
doglianze
non
sarebbero
sufficientemente
provate.
64.
Quanto
agli
altri
trattamenti
denunciati
dai
ricorrenti,
il
Governo
afferma
che
il
problema
della
scarsità
di
acqua
calda
nel
carcere
di
Piacenza
era
legato
ad
un
malfunzionamento
della
stazione
di
pompaggio
ed
è
stato
risolto
dalle
autorità
e
che,
quindi,
adesso
è
possibile
accedere
alla
doccia
tutti
i
giorni.
Infine,
il
Governo
sostiene
che
i
detenuti
nel
carcere
di
Piacenza
passano
quattro
ore
al
giorno
fuori
delle
loro
celle
e
dedicano
due
ore
in
più
alle
attività
sociali.
2.
Principi
stabiliti
nella
giurisprudenza
della
Corte
65.
La
Corte
rileva
che
di
solito
le
misure
privative
della
libertà
comportano
per
il
detenuto
alcuni
inconvenienti.
Tuttavia,
essa
rammenta
che
la
carcerazione
non
fa
perdere
al
detenuto
il
beneficio
dei
diritti
sanciti
dalla
Convenzione.
Al
contrario,
in
alcuni
casi,
la
persona
incarcerata
può
avere
bisogno
di
una
maggiore
tutela
proprio
per
la
vulnerabilità
della
sua
situazione
e
per
il
fatto
di
trovarsi
totalmente
sotto
la
responsabilità
dello
Stato.
In
questo
contesto,
l’articolo
3
pone
a
carico
delle
autorità
un
obbligo
positivo
che
consiste
nell’assicurare
che
ogni
prigioniero
sia
detenuto
in
condizioni
compatibili
con
il
rispetto
della
dignità
umana,
che
le
modalità
di
esecuzione
della
misura
non
sottopongano
l’interessato
ad
uno
stato
di
sconforto
né
ad
una
prova
d’intensità
che
ecceda
l’inevitabile
livello
di
sofferenza
inerente
alla
detenzione
e
che,
tenuto
conto
delle
esigenze
pratiche
della
reclusione,
la
salute
e
il
benessere
del
detenuto
siano
assicurati
adeguatamente
(Kudła
c.
Polonia
[GC],
n.
30210/96,
§
94,
CEDU
2000-‐XI;
Norbert
Sikorski
c.
Polonia,
sopra
citata
§
131).
66.
Quanto
alle
condizioni
detentive,
la
Corte
prende
in
considerazione
gli
effetti
cumulativi
di
queste
nonché
le
specifiche
affermazioni
del
ricorrente
(Dougoz
c.
Grecia,
n.
40907/98,
CEDU
2001-‐II).
In
particolare,
il
tempo
durante
il
quale
un
individuo
è
stato
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