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detenuto
nelle
condizioni
denunciate
costituisce
un
fattore
importante
da
considerare
(Alver
c.
Estonia,
n.
64812/01,
8
novembre
2005).
67.
Quando
il
sovraffollamento
carcerario
raggiunge
un
certo
livello,
la
mancanza
di
spazio
in
un
istituto
penitenziario
può
costituire
l’elemento
centrale
da
prendere
in
considerazione
nella
valutazione
della
conformità
di
una
data
situazione
all’articolo
3
(si
veda,
in
questo
senso,
Karalevičius
c.
Lituania,
n.
53254/99,
7
aprile
2005).68.
Così,
quando
si
è
dovuta
occupare
di
casi
di
sovraffollamento
grave,
la
Corte
ha
giudicato
che
tale
elemento,
da
solo,
basta
a
concludere
per
la
violazione
dell’articolo
3
della
Convenzione.
Di
norma,
sebbene
lo
spazio
ritenuto
auspicabile
dal
CPT
per
le
celle
collettive
sia
di
4
mq,
si
tratta
di
casi
emblematici
in
cui
lo
spazio
personale
concesso
ad
un
ricorrente
era
inferiore
a
3
mq
(Kantyrev
c.
Russia,
n.
37213/02,
§§
50-‐ 51,
21
giugno
2007;
Andreï
Frolov
c.
Russia,
n.
205/02,
§§
47-‐49,
29
marzo
2007;
Kadikis
c.
Lettonia,
n.
62393/00,
§
55,
4
maggio
2006;
Sulejmanovic
c.
Italia,
n.
22635/03,
§
43,
16
luglio
2009).69.
Invece,
in
cause
in
cui
il
sovraffollamento
non
era
così
serio
da
sollevare
da
solo
un
problema
sotto
il
profilo
dell’articolo
3,
la
Corte
ha
notato
che,
nell’esame
del
rispetto
di
tale
disposizione,
andavano
presi
in
considerazione
altri
aspetti
delle
condizioni
detentive.
Tra
questi
elementi
figurano
la
possibilità
di
utilizzare
i
servizi
igienici
in
modo
riservato,
l’aerazione
disponibile,
l’accesso
alla
luce
e
all’aria
naturali,
la
qualità
del
riscaldamento
e
il
rispetto
delle
esigenze
sanitarie
di
base
(si
vedano
anche
gli
elementi
risultanti
dalle
regole
penitenziarie
europee
adottate
dal
Comitato
dei
Ministri,
citate
nel
paragrafo
32
supra).
Così,
persino
in
cause
in
cui
ciascun
detenuto
disponeva
di
uno
spazio
variabile
dai
3
ai
4
mq,
la
Corte
ha
concluso
per
la
violazione
dell’articolo
3
quando
la
mancanza
di
spazio
era
accompagnata
da
una
mancanza
di
ventilazione
e
di
luce
(Moisseiev
c.
Russia,
n.
62936/00,
9
ottobre
2008;
si
vedano
anche
Vlassov
c.
Russia,
n.
78146/01,
§
84,
12
giugno
2008;
Babouchkine
c.
Russia,
n.
67253/01,
§
44,
18
ottobre
2007);
da
un
accesso
limitato
alla
passeggiata
all’aria
aperta
(István
Gábor
Kovács
c.
Ungheria,
n.
15707/10,
§
26,
17
gennaio
2012)
o
da
una
mancanza
totale
d’intimità
nelle
celle
(si
vedano,
mutatis
mutandis,
Belevitskiy
c.
Russia,
n.
72967/01,
§§
73-‐79,
1°
marzo
2007;
Khudoyorov
c.
Russia,
n.
6847/02,
§§
106-‐107,
CEDU
2005-‐X
(estratti);
e
Novoselov
c.
Russia,
n.
66460/01,
§§
32
e
40-‐43,
2
giugno
2005).
3.
Applicazione
dei
principi
summenzionati
alle
presenti
cause
70.
La
Corte
osserva
innanzitutto
che
il
Governo
non
ha
contestato
che
i
sigg.
Torreggiani,
Biondi
e
Bamba
abbiano
occupato
durante
tutta
la
loro
detenzione
nel
carcere
di
Busto
Arsizio
celle
di
9
mq,
ciascuno
con
altre
due
persone.
71.;
Le
versioni
delle
parti
divergono
invece
quanto
alle
dimensioni
delle
celle
occupate
dai
ricorrenti
detenuti
nel
carcere
di
Piacenza
e
al
numero
di
occupanti
delle
stesse.
Ciascuno
dei
cinque
ricorrenti
interessati
afferma
di
dividere
celle
di
9
mq
con
altre
due
persone,
mentre
il
Governo
sostiene
che
le
celle
in
questione
misurano
11
mq
e
sono
di
regola
occupate
da
due
persone.
La
Corte
nota
peraltro
che
il
Governo
non
ha
fornito
alcun
documento
in
merito
ai
ricorrenti
interessati
né
ha
presentato
informazioni
riguardanti
le
dimensioni
reali
delle
celle
da
loro
occupate.
Secondo
il
Governo,
spetta
ai
ricorrenti
provare
la
realtà
delle
loro
affermazioni
riguardanti
lo
spazio
personale
a
loro
disposizione
e
la
durata
del
trattamento
denunciato
davanti
alla
Corte.
72.
La
Corte,
sensibile
alla
particolare
vulnerabilità
delle
persone
che
si
trovano
sotto
il
controllo
esclusivo
degli
agenti
dello
Stato,
quali
le
persone
detenute,
ribadisce
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